Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
Impugnazione estratto ruolo -definizione agevolata art. 6 d.l. n. 193/2016- ordine delle questioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10690/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore p.t ., domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difesa ope legis ;
– ricorrente –
contro
METALMECCANICA COGNOME RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI TARANTO, n. 2949/2022 depositata in data 11/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto estratti di ruolo e relative cartelle di pagamento e comunicazioni di irregolarità, la CTP di Taranto accoglieva in parte il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ricorso fondato sulla truffa subita dal proprio commercialista al quale erano stati affidati gli incarichi di assistenza fiscale, annullando sanzioni e interessi a carico della contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, richiamando Cass. n. 24083/2018, prendendo atto dell’adesione della società alla definizione agevolata di cui al l’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 conv. nella legge n. 225 del 2016, che l’agente della riscossione aveva inviato la comunicazione delle somme dovute, che queste erano state regolarmente pagate, evidenziando che in forza di ciò era precluso l’esame della questione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 3 -bis del d.l. n. 146/2021, dell’originario ricorso .
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l ‘Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre strumenti di impugnazione.
La società contribuente e l’Agenzia della Riscossione, ai cui difensori il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 11/05/2023, non svolgono attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 100 c.p.c. lamentando che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’ inammissibilità del ricorso, alla luce della mancanza di prova dell’interesse ad agire, in base all ‘ interpretazione della predetta disposizione fornita da Cass. S.U. n. 26283/2022.
1.1. Il motivo non è fondato anche se la motivazione della CTR deve essere parzialmente precisata.
In merito alla definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, questa Corte (Cass. n. 24083/2018), con principi resi per il giudizio di legittimità ma ritenuti validi anche per il giudizio di merito (Cass. n. 28602/2024), ha affermato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
La conclusione si basa sull’assunto di fondo che l’avvalimento di tale forma di definizione agevolata abbia un effetto conformativo della originaria obbligazione dedotta nel processo.
Ciò premesso, questa Corte ha altresì affermato che è ammissibile la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il
sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso (Cass., Sez. U., n. 643/2015; Cass. n. 2859/2019).
Ancora, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (in quel caso, per tardività) e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. n. 19533/2011); analogamente in caso di rinuncia (Cass., Sez. U., n. 19514/2008).
Tali considerazioni possono essere estese anche al caso di cd. rottamazione della cartella, che comunque, come visto in precedenza, è causa di cessazione della materia del contendere, conseguente all’elisione della originaria obbligazione tributaria, oggetto della lite, con quella nuova, oggetto dell’attivata definizione agevolata .
Pertanto, correttamente la CTR ha deciso che l ‘ intervenuta cessazione della materia del contendere avesse carattere preliminare rispetto alla stessa ammissibilità del ricorso.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. dalla legge n. 225 del 2016, dell’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 ; si evidenzia infatti che l’istituto della definizione agevolata suddetta prevede che il debito possa essere estinto senza corrispondere sanzioni e interessi ma la definizione non riguarda gli interessi iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973, e cioè gli interessi per tardiva iscrizione a
ruolo, interessi che pure erano portati « nell’atto impugnato col ricorso introduttivo» e che erano stati sgravati in conseguenza della sentenza di primo grado, favorevole, in punto di sanzioni e interessi, al contribuente.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. dalla legge n. 225 del 2016, dell’art. 20 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 c.p.c.
2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
L’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, in tema di «definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione» prevede che «Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018: a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle
spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento».
La definizione agevolata in esame riguarda solo gli interessi di mora e le sanzioni, mentre deve essere versato tutto quanto il residuo dovuto, compresi interessi di altra natura, e quindi anche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 (che, nella formulazione vigente ratione temporis prevedeva che «Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo») e l’ aggio.
Ciò premesso, i motivi sono inammissibili in quanto del tutto privi di specificità laddove omettono di evidenziare da quale atto processuale o documento emerga che nelle cartelle oggetto del ricorso (genericamente indicato come «atto impugnato col ricorso introduttivo» alla sedicesima pagina) fossero compresi anche interessi da ritardata iscrizione a ruolo e per quale motivo sarebbe errata l’affermazione della CTR laddove ha attestato il regolare pagamento delle rate in cui era stato diviso il debito indicato nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione .
3. Concludendo, il ricorso va respinto.
Non vi è provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimato.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.