Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35454 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35454 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
NOME COGNOME LA ROCCA NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
Consigliere – COGNOME.
TANIA COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME DI NOCERA
Consigliere
n. 119 del 2018.
Ud. 1/04/10/2023 C.C. PU R.G. 4559/2015 –
Cron. 17987/2019
NOME
ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 4559/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore.
– controricorrente –
R.G.N. 17987/2019
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, n. 6258/14, depositata in data 23 giugno 2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 340 del 3 settembre 2012, aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento IRES, I.V.A. e IRAP, relativo all’anno d’imposta 2008, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di giudizio.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello per la mancanza di motivi specifici e ha affermando che, a fronte degli elementi presuntivi forniti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e collegati per relationem al p.v.c. della Guardia di Finanza, la società RAGIONE_SOCIALE aveva fornito in giudizio la prova dell’effettività degli acquisti e dei servizi ricevuti con rapporto della inerenza e dell’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute; con riferimento, poi, alla indetraibilità dell’I.VA, l’IVA era stata rilevata solo cartaceamente dalla RAGIONE_SOCIALE e l’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture, ritenute relative ad operazioni inesistenti da parte RAGIONE_SOCIALE società «RAGIONE_SOCIALE» e di «RAGIONE_SOCIALE» per cessione di rottami, erano state emesse senza applicazione dell’imposta ex art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972 (regime del reverse-charge).
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha p roposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1 . Il primo mezzo deduce la violazione degli artt. 53 e 56 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., laddove la Commissione tributaria regionale aveva affermato che l’Ufficio appellante non aveva formulato censure specifiche e non aveva rappresentato nuovi profili di indagine, in quanto sotto il secondo profilo, l’appello era una revisio prioris instantiae , in cui era vietato il novum e sotto il primo profilo, si erano riportate testualmente nella parte in fatto numerose censure puntuali alla pronuncia di primo grado, che, piuttosto, non erano state prese in considerazione dai giudici di secondo grado.
Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 e la violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata era priva di motivazione, anche laddove aveva richiamato i «riscontri di coerenza interna» del p.v.c. e aveva menzionato documenti mai prodotti dalla società contribuenti e documenti che erano stati specificamente contesta ti dall’Ufficio in relazione alla mancanza di data certa e alla provenienza da soggetti coinvolti nella frode.
Il terzo mezzo deduce la violazione degli artt. 39, primo comma, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, terzo comma, del d.P.R. n. 33 del 1972, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 2 del decreto legislativo n. 32 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo legittimi gli accertamenti incrociati ed essendo stato riprodotto il contenuto essenziale dell’atto richiamato.
Il quarto mezzo deduce la violazione degli artt. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non
essendo consentito il ricorso al regime di inversione contabile se l’operazione era inesistente, in quanto, in tal caso, l’Ufficio p oteva recuperare l’Iva risultante dalle autofatture ex art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, che era norma che carattere sanzionatorio, mentre la detrazione non era dovuta.
5. In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 4 giugno 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge n. 119 del 2018, con allegata la ricevuta di versamento della prima rata (mod. F24), debitamente comunicata alla controparte, avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato (N. NUMERO_DOCUMENTO), in cui l’importo dovuto era pari a 500,00 euro, da corrispondersi in una rata.
5.1 L’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che:
« Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia » (comma 2 ter);
« Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 » (comma 10);
« L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la con troversia. … » (comma 12);
« In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate » (comma 13).
5.2 . Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che non è stata presentata alcuna istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata .
Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6.1 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018).
6.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione nei casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, in data 4 ottobre 2023.