Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33392 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33392 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35507/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2477/2019 depositata il 18/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato dalla società con RAGIONE_SOCIALE (‘affittuaria’), definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di RAGIONE_SOCIALE (‘concedente’) e destinato alla costruzione, da parte RAGIONE_SOCIALE, di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.
La società contribuente ha depositato controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione agli artt. 360, comma I, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione.
In via preliminare, il contribuente, a corredo dell’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, ha depositato copia della domanda di definizione inviata all’amministrazione con relative comunicazioni di avvenuto ricevimento, in
riferimento al ricorso odierno e copia della quietanza di pagamento della prima rata.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d. l. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, e, in tal caso, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit., «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); (comma 201).
Pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di