Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2227 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2227 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17463/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale della Lombardia n. 3109/2020 depositata il 22/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Agente della riscossione notifica va in data 17/05/2018 a NOME COGNOME l’intimazione di pagamento n. 06820189014636978/0000, relativa al mancato pagamento di sei cartelle.
1.1. La contribuente, con due separati ricorsi, poi riuniti, impugnava avanti alla CTP di Milano l’intimazione, nonché tre cartelle di pagamento: la n. NUMERO_CARTA, notificata in data 08/06/2011 per IRPEF, IVA e IRAP relative al 2007, per un totale di € 57.541,00, oltre sanzioni e
interessi; la n. 06820110435566237000, notificata in data 6 febbraio 2012, per Irpef, Iva e addizionale regionale per il 2008, per un totale di euro 46.264,00, oltre sanzioni e interessi, e in relazione alla cartella di pagamento n. 06820130020936518000, notificata in data 20/03/2013, per Irpef, Iva e addizionale regionale per il 2009, per un totale di euro 40.319,00, oltre sanzioni e interessi.
La RAGIONE_SOCIALE di prossimità rigettava i ricorsi riuniti.
Appellava la contribuente, affermando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018, riservata alle persona fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (cd. ‘saldo e stralcio’), con dichiarazione presentata in data 19/03/2019, e che i giudici di prime cure non si erano avveduti né di tale produzione, né della mancata opposizione dell’Ufficio alla richiesta di estinzione del giudizio e ribadiva, di conseguenza, tale richiesta, oltre a rinnovare le censure di merito non accolte dalla CTP.
La RAGIONE_SOCIALE regionale della Lombardia, tuttavia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile la doglianza di mancata applicazione della legge n. 145/2018, in quanto proposta per la prima volta in appello e, esaminato il merito della controversia, rigettava il gravame della contribuente.
Avverso la predetta sentenza ricorre la parte privata con due motivi e resistono le Agenzie fiscali con comune controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito in legge 17/12/2018, n. 136, richiamato dall’art. 1, comma 198, della legge n. 145/2018 e, quindi, applicabile alla definizione
a saldo e stralcio dei carichi tributari di cui allo stesso art. 1, commi da 184 a 197.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92 in materia di nova in appello.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati, nei termini che seguono.
3.1. Va a tale riguardo richiamato che le Sezioni unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che «In tema di processo tributario, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale, ai sensi dell’art. 15 della l. n. 289 del 2002, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado può essere fatta valere per la prima volta anche in grado di appello, dovendosi ritenere che la deduzione degli effetti del condono, per il rilievo pubblicistico dell’originario rapporto sostanziale e processuale col fisco, integri una eccezione in senso improprio, non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e rilevabile d’ufficio dal giudice, ove risulti dagli atti di causa anche a seguito di nuova produzione ex art. 58 del d.lgs. n. 546 cit.» (Cass. Sez. U., n. 1518/2016).
Va quindi rilevato che la ricorrente deduce di aver aderito alla rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio e, per l’effetto, chiede dichiararsi l’estinzione del processo. A sostegno dell’istanza ha depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018, la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE -Riscossione relativa alle somme da versare, che contiene alla p. 5 il dettaglio dei carichi definiti, comprensivo RAGIONE_SOCIALE indicate cartelle, ed i bollettini attestanti il pagamento di tre RAGIONE_SOCIALE cinque rate di cui al piano di pagamento comunicatole.
4.1. Le Agenzie controricorrenti hanno dato atto di tale risultanza documentale e hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. Orbene, pur non essendo direttamente applicabile alla disciplina in questione la norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata di cui all’art. 12 -bis del d.l. 17/06/2025 n. 84, che prevede, per la definizione ex art. 1, commi 231252, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), che l’effettivo perfezionamento della definizione si realizzi con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute, l’istanza rileva quale manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente ad una pronuncia di merito sicché, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE comuni posizioni assunte dai controricorrenti, il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo (nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. 5, 28/12/2025, n. 34418).
4.3. Nel caso di specie, dalla richiesta di estinzione proposta dalla contribuente, dalla documentazione allegata e, in particolare, dall’espresso impegno a rinunciare al ricorso assunto con l’adesione alla definizione agevolata, emerge il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare questo giudizio da parte della contribuente, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.
4.4. Tuttavia, non può dichiararsi l ‘ estinzione per cessata materia del contendere perché, scaduto il termine di rateazione, la parte contribuente non ha dimostrato di avere provveduto al pagamento integrale del debito, rilevandosi altresì che tale condotta è ulteriore indice che non vi è interesse della parte alla pronuncia di merito (in termini, cfr. Cass., Sez. 6-5, 29/04/2022, n. 13497, punto 8).
Le spese processuali possono essere compensate, onde valorizzare la modalità di definizione deflattiva del contenzioso.
6 . Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso il carattere sopravvenuto e non originario della inammissibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/01/2026.
La Presidente
NOME COGNOME