Definizione Agevolata: Quando il Processo Tributario Si Ferma
L’adesione alla definizione agevolata rappresenta uno strumento cruciale per i contribuenti che intendono chiudere le pendenze con il Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile l’effetto di tale scelta su un processo in corso: l’estinzione del giudizio. Analizziamo come questa procedura ponga fine al contenzioso, anche quando questo è giunto al massimo grado di giudizio.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un contribuente contro una sentenza della Commissione Tributaria Centrale. La controversia era giunta fino alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, dove le parti si confrontavano sulle rispettive posizioni: da un lato il contribuente (ricorrente) e dall’altro l’Agenzia delle Entrate (controricorrente).
Durante la pendenza del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il contribuente ha scelto di avvalersi della definizione agevolata della lite, come previsto dall’art. 6 del d.l. n. 118/2019. Questa scelta ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
L’Effetto della Definizione Agevolata sul Giudizio
L’adesione a una procedura di sanatoria fiscale, come la definizione agevolata, manifesta la volontà del contribuente di porre fine alla controversia al di fuori delle aule di tribunale. La legge offre questa possibilità per deflazionare il contenzioso e consentire un recupero più rapido delle somme dovute.
Quando una parte processuale si avvale di tale strumento, viene a mancare l’oggetto stesso del contendere. Non ha più senso proseguire un processo per accertare la legittimità di una pretesa fiscale che è stata ‘sanata’ attraverso un accordo con l’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, il processo perde la sua ragion d’essere e deve essere interrotto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione alla base della decisione della Corte è semplice e diretta. I giudici hanno preso atto che, nelle more del giudizio, la parte contribuente si è avvalsa della facoltà prevista dalla legge di chiudere la lite in modo agevolato. Questo fatto sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, il collegio giudicante non è entrato nel merito del ricorso, ma si è limitato a constatare l’avvenuta adesione alla sanatoria. L’unica conclusione giuridicamente possibile era dichiarare l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che le spese processuali restassero a carico di chi le aveva anticipate, una prassi consolidata in questi casi, poiché l’estinzione non deriva da una soccombenza, ma da una scelta del contribuente prevista dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale del diritto tributario processuale: gli strumenti di composizione agevolata delle liti hanno un effetto tombale sui giudizi in corso, a qualunque grado essi si trovino. Per il contribuente, ciò significa poter chiudere definitivamente un contenzioso, ottenendo certezza giuridica e spesso un risparmio economico. Per il sistema giudiziario, rappresenta un meccanismo efficace per ridurre il carico di lavoro, permettendo ai tribunali di concentrarsi sulle controversie che non possono essere risolte altrimenti. La gestione delle spese, lasciate a carico delle parti che le hanno sostenute, riflette la natura non contenziosa della chiusura del procedimento.
Cosa succede a un processo fiscale se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La corte non decide nel merito della questione, ma prende atto che la controversia è cessata per via della procedura di sanatoria.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Secondo questa ordinanza, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti fino a quel momento.
È possibile accedere alla definizione agevolata anche se la causa è già arrivata in Corte di Cassazione?
Sì, il provvedimento dimostra che è possibile avvalersi della definizione agevolata in qualsiasi stato e grado del giudizio, inclusa la fase pendente davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12371 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4107/2015 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA CENTRALE PALERMO n. 1096/2013 depositata il 16/12/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
CONSIDERATO
Che nelle more del giudizio la parte contribuente si è avvalsa della definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118/2019; che, pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 04/04/2024.