Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
Oggetto:
Tributi
ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 30282/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: EMAILpec.studiocbmc.it);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso (PEC: EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1796/01/2020, depositata il 21.04.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e accoglieva quello proposto da RAGIONE_SOCIALE
s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Trapani che aveva accolto il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso la cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte non versate per l’anno 2011 ; – la RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza con ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546/1992, per aver la sentenza impugnata erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società contribuente, in quanto notificato all’Agente della RAGIONE_SOCIALE presso la sede legale, anziché presso il procuratore domiciliatario del giudizio di prime cure;
con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché, una volta accertata la regolarità della notifica dell’atto di appello, proposto dalla società contribuente, il mezzo di gravame proposto dall’Agente della Riscossione doveva ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile, in quanto notificato oltre il termine breve di impugnazione;
con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 3., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/73, 60 del d.P.R. n. 600/73, 137, 139, 148, 149, 156 cod. proc. civ. e, in relazione all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver la CTR ritenuto rituale la notifica della cartella di pagamento, sebbene nella relata consegnata alla società contribuente fossero assenti gli elementi essenziali, quali la
sottoscrizione e l’identificazione dell’agente notificatore, con conseguente inesistenza giuridica della notifica, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo;
successivamente, la ricorrente ha depositato in data 13.11.2024, con modalità telematiche, memoria con la quale ha dichiarato di avere presentato in data 20.04.2023, in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 -252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ), di avere pagato le somme ad oggi dovute, come da ricevute allegate alla memoria, e che il pagamento del restante importo si sarebbe concluso in data 30.11.2027, come si evinceva dal piano di rateizzazione comunicato dall’agente della riscossione;
la contribuente ha chiesto, quindi, di dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in via subordinata, di rinviare la trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza dell’ultima rata prevista per il pagamento delle somme dovute dal piano di rateizzazione allegato;
-ciò premesso, dalla comunicazione dell’ADER del 28.07.2023, allegata alla memoria, risulta che è stata chiesta la rateizzazione del versamento dell’importo ancora dovuto in diciotto rate, di cui l’ultima ha la scadenza in data 30.11.2027, sicchè va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzione della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del
4 dicembre 2024