Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12047 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 12047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11753/2014 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE), ove elettivamente domiciliato ( indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 7 novembre 2013, n. 271/25/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2024; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente ed il controricorrente; udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
FATTI DI CAUSA
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 7 novembre 2013, n. 271/25/2013, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa a ll’ anno 2007, con riferimento ad un albergo sito in RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto da l RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE l’1 febbraio 2010 , n. 84/01/2010, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto: a) che la previsione per gli alberghi di una tariffa maggiorata per la TARSU rispetto alle abitazioni fosse giustificata dalla maggiore capacità di produrre rifiuti; b) che le variazioni tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) che la documentazione dei costi di esercizio per lo smaltimento dei rifiuti non dovesse essere allegata alle deliberazioni concernenti le variazioni tariffarie.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata (c.d. ‘ rottamazione ter ‘) dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2027 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento.
Rinviata a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata, la causa è stata fissata per la pubblica udienza del 24 aprile 2024.
Nelle more, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo di dichiarare l’estinzione del presente procedimento « all’effettivo perfezionamento della definizione ».
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per la dichiarazione di estinzione del procedimento, ancorché la contribuente non abbia completato il pagamento rateizzato del debito tributario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 68 e 69 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il RAGIONE_SOCIALE possa esercitare un potere discrezionale nella diversificazione delle tariffe per la TARSU con riguardo agli alberghi ed alle abitazioni senza tener conto della effettiva attitudine alla produzione di rifiuti.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della legge reg. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, 49 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, 14 del Regolamento per la TARSU del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, anche in combinato disposto con l’art. 2909 cod. civ., nonché delle norme e dei principi generali sulla cosa giudicata in senso formale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado l’eccezione di illegittimità dell’iscrizione a ruolo e dell’emanazione della cartella di pagamento in conseguenza dell’annullamento della deliberazione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 31 maggio 2006, n. 165 (in materia di variazione delle tariffe per la TARSU relativa all’anno 2006) , con la sentenza depositata dal T.A.R. della Sicilia il 16 giugno 2009, n. 1550, sul presupposto che tale pronunzia non potesse riguardare anche la TARSU relativa all’anno 2007, stante l’autonomia delle obbligazioni tributarie per le singole annate.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che il Regolamento per la TARSU del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e le deliberazioni adottate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di tariffe per la TARSU non risultavano essere stati sottoposti al controllo di legittimità da parte del Ministero delle Finanze.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo
grado che la documentazione relativa ai costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti dovesse essere allegata alla deliberazione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di tariffe per la TARSU, essendo disponibile per la libera consultazione presso gli Uffici Comunali.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto della mancata estensione alle attività turistiche delle tariffe previste per la TARSU dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con riguardo alle attività industriali.
Preliminarmente, ancorché la contribuente non abbia completato il pagamento rateizzato del debito tributario, né abbia dichiarato di rinunciare al ricorso, la presentazione dell’istanza di estinzione del procedimento evidenzia il venir meno dell’interesse all’ulteriore prosecuzione del procedimento. Pertanto, tenendo anche conto che nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione , si può dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’adesione alla domanda di definizione agevolata.
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ” ordinaria ” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non
anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.