Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12012 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-resistente- avverso la sentenza n.94/16/13 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 dicembre 2013;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Tributi-definizione agevolata
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avvisi di accertamento, relativi a Irpef degli anni 2004 e 2005, il contribuente ha proposto ricorso, su quattro motivi, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (che non ha depositato controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, riformando la decisione di primo grado di parziale accoglimento dei ricorsi;
a seguito di deposito di memoria, con allegata documentazione, depositata nell’imminenza della camera di consiglio del 27.2.2019, con la quale il ricorrente ha esposto di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119/2018 (cd. rottamazione ter), questa Corte ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo;
il ricorso è stato, quindi, avviato nuovamente alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis cod.proc.civ. in prossimità della quale il ricorrente ha depositato documenti e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE memoria.
Considerato che :
l’RAGIONE_SOCIALE, dato atto che , con riguardo alla definizione agevolata, nulla osta all’accoglimento, atteso anche il corretto ammontare dei versamenti effettuati a estinzione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
il contribuente ha, in ogni caso, depositato in atti documenti attestanti la ritualità della domanda di definizione e i versamenti eseguiti;
pertanto, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere;
non vi è pronuncia sulle spese;
non sussistono i presupposti processuali per imporre a parte contribuente il pagamento del raddoppio del contributo unificato (v. Cass. 12.11.2015 n.23175; Cass.18.7.2018 n.19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024.