Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 860 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 860 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30897/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 13756881002), costituitasi in persona RAGIONE_SOCIALE procuratrice AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (c.f. 80224030587);
-resistente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n. 999/2018 depositata il 08/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, NOME COGNOME impugnava l’intimazione di pagamento n. 0682016900509754300 e le tre cartelle di pagamento su cui la stessa si fondava, deducendo l’omessa notifica di queste ultime e la conseguente prescrizione RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie.
La CTP rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello al quale resistevano l’RAGIONE_SOCIALE e l’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione.
Con sentenza n. 999/2018, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la prescrizione del solo credito relativo a TARSU per l’anno 2005.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Non ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che si è limitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., una memoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALE causa ai sensi dell’art. 370 comma 1° c.p.c.» .
In data 17/11/2025 il ricorrente ha depositato un’istanza di differimento dell’adunanza camerale fissata per il 13/1/2026, dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata prevista dalla «legge di bilancio in itinere» .
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va osservato che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’art. 1, commi 82 e ss., prevede la definizione agevolata dei «debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’RAGIONE_SOCIALE, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento» . La stessa dispone altresì che il debitore può presentare, entro il 30/4/2026 -con le modalità che l’RAGIONE_SOCIALE deve stabilire entro venti giorni dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge – dichiarazione di voler procedere alla definizione con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, che restano sospesi a seguito RAGIONE_SOCIALE produzione di copia RAGIONE_SOCIALE dichiarazione e si estinguono poi per effetto del pagamento RAGIONE_SOCIALE prima o unica rata.
Alla luce di quanto premesso, appare pertanto opportuno chiedere alle parti chiarimenti in ordine all ‘istanza di definizione agevolata (avendo il ricorrente manifestato la volontà di aderirvi), assegnando a tal fine termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza per fornire i chiarimenti richiesti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.
La Presidente
COGNOME COGNOME