Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25425 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
NOME COGNOME NOME COGNOME ROCCA COGNOME COGNOME NOME COGNOME
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.
Presidente
Consigliere
Consigliere –COGNOME.
Consigliere
Ud. 1/12/09/2024 C.C. PU R.G. 9813/2016 –
Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 9813/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, per delega in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
Cron. 17987/2019
R.G.N. 17987/2019
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA n. 4907/15, depositata in data 12 novembre 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria regionale ha rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in proprio, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale era stata contestata l’omessa contabilizzazione di ricavi, non dichiarati e non documentati, ai fini Ires, Irap ed Iva.
RAGIONE_SOCIALE, in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione all’articolo 38, primo comma, secondo periodo, cod. civ., non avendo il giudice di appello dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento notificato a COGNOME NOME che non era legale rappresentante all’epoca RAGIONE_SOCIALE contestate violazioni.
Il secondo mezzo deduce la nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), avendo il giudice di appello erroneamente ritenuto COGNOME NOME obbligata al pagamento dei debiti sociali e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Il terzo mezzo deduce la violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione agli articoli 2495 e 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che nell’avviso di accertamento mancava una specifica richiesta di pagamento dei debiti sociali e non risultavano allegate le prove a sostegno della fondatezza della pretesa fiscale.
Il quarto mezzo deduce la violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione agli articoli 7, ultimo comma, legge n. 890 del 1982 e 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che non era stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata a COGNOME NOME che lo avvisava dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento a mani della moglie COGNOME NOME.
Il quinto mezzo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) in relazione agli articoli 148, commi 2, 3, 5 e 6, e 149, comma 1, del TUIR, non avendo il giudice di appello preso in esame l’accesso dei militari verbalizzanti avvenuto alle ore 22,40 e il riscontro relativo allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività non lucrative previste dallo Statuto.
Il sesto mezzo deduce la violazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in relazione all’articolo 149, commi 1 e 2, TUIR, per non avere il giudice di appello considerato che tale articolo non era applicabile alle associazioni RAGIONE_SOCIALE.
Il settimo mezzo deduce vizio del procedimento (articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), in relazione alla omessa allegazione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Mantova.
L’ottavo mezzo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (articolo
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) riguardante l’ammissibilità dei costi regolarmente documentati ed inerenti l’esercizio di impresa. 9. In via preliminare va dato atto che le ricorrenti hanno depositato, con modalità informatiche, dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, in data 16 -17 novembre 2023, per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, notificata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giusta ricevuta di avvenuta consegna del 29 marzo 2017, in atti, con il quale hanno rilevato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto, in data 3 aprile 2017, era stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016, che le somme dovute erano state versate alle prescritte scadenze, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali di euro 1.427,34 in data 26 settembre 2018 (giusta documenti allegati in atti) e che nulla più era ormai dovuto dalle odierne ricorrenti in relazione all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, di cui era discussione in questa sede, ed alla intimazione di pagamento n. T9T1PPN00016/2015.
9.1 Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
9.2 Ed invero, come da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in ragione de ll’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882; Cass., 20 dicembre 2022, n. 37232).
9.3 Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992.
9.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2024.