Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27711/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’ABRUZZO, n. 413/2015, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha
provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2005;
osservato che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Chieti che, con sentenza n. 179/5/14, rigettò il ricorso;
constatato che la RAGIONE_SOCIALE, propose appello innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, la quale, con sentenza n. 413, depositata il 23/04/2015, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, da un lato, (a) la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo posta, dovesse considerarsi corretta (anche per avere raggiunto il proprio scopo) e, dall’altro, (b) la contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza e della deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito sottesi alle riprese dell’Ufficio, per non averne dimostrato la certezza ed inerenza;
considerato che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai sei motivi di seguito riportati:
Primo motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp.
Att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per apparenza della motivazione, ricopiata letteralmente e acriticamente da quella dell’avviso di accertamento;
Secondo motivo : violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la società ricorrente aveva acquistato il contratto di associazione in partecipazione e usufrutto di azioni di RAGIONE_SOCIALE e aveva effettivamente versato quanto dovuto alla cedente; di contro, la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che tanto RAGIONE_SOCIALE, quanto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (controllate dal medesimo soggetto NOME COGNOME), coinvolte nell’operazione regolamentata da contratti di associazione in partecipazione, fossero esistenti solo formalmente e che lo scopo
perseguito con l’intera operazione fosse quello di creare fittizi crediti IVA e indebiti risparmi di imposta;
Terzo motivo: violazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 1406 e 1408 c.c. per avere la CTR errato nel non riconoscere in capo alla società ricorrente la deducibilità del costo summenzionato;
Quarto motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR erroneamente valutato i documenti prodotti in giudizio e ritenuto la società ricorrente consapevole del fatto che le predette società erano non operative;
Quinto motivo: violazione del diritto UE, così come interpretato dalla Corte di giustizia, in ordine alla possibilità di disconoscere la detrazione esclusivamente sulla base della difformità dei comportamenti posti in essere dal contribuente rispetto a parametri comportamentali non previamente postulati in via normativa o di prassi;
Sesto motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, nonché dell’art. 6 CEDU;
rilevato che si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che parte ricorrente ha formalizzato (mediante deposito telematico della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 2023.6.2023) istanza di rinvio a nuovo ruolo, ‘ ai fini della futura declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ‘, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alla cartella n. 032 2015 000 52657100;
rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 1560, depositata il 15/01/2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire al riguardo;
considerato che, con nota successivamente depositata, la parte contribuente ha reiterato l’istanza sopra riassunta;
ritenuto che la causa vada rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti allo stato eseguiti in relazione alla procedura di definizione agevolata di cui sopra , diversamente dovendosi procedere all’esame del merito della causa;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentire alla contribuente di documentare i pagamenti allo stato eseguiti, avuto riguardo alla definizione agevolata intrapresa.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.