Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME AVV_NOTAIO
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 9278-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
Contro:
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE, rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al INDIRIZZO;
– controricorrenti –
nonché contro:
NOME COGNOME, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.TI NOME AVV_NOTAIO (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso i quali è elett.te dom.to;
– controricorrente –
contro:
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, rapp.ti e dif.si, le prime due in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed il terzo anche ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., dagli AVV_NOTAIO (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), presso i quali sono elett.te dom.ti;
– controricorrenti – nonché contro:
NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 7632 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Sulla scorta di un PVC redatto in data 17.05.2010 dalla G.d.F. di Salerno, in esito a una verifica fiscale relativa agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, venivano emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE tre avvisi di accertamento, mediante si recuperava l’IVA indebitamente detratta ed esano effettuate riprese ai fini RAGIONE_SOCIALE
II.DD., in ragione dei costi indeducibili riscontrati e del maggior imponibile accertato. Venivano, dunque, attribuiti pro quota ai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME i maggiori redditi da partecipazione. Nella prospettazione erariale sussistevano costi indeducibili con riferimento alle prestazioni professionali espletate in favore della società da NOME COGNOME, che ne era, in realtà, il rappresentante legale.
I soci e la società proponevano distinti ricorsi. La CTP di Salerno, con la sentenza n. 461/15/2012 rigettava i ricorsi della RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre accoglieva quelli di COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME. La medesima CTP, con la successiva sentenza n. 66/15/2013, rigettava anche per l’anno 2007 i ricorsi della RAGIONE_SOCIALE e dei soci COGNOME NOME e NOME e accoglieva quelli dei soci COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Con sentenze nn. 2103-2104-2105-2106-21072108-2109, depositate in data 13/05/2014 la CTP rigettava i ricorsi dei soci in relazione a quanto dagli stessi dovuto come maggior importo di imposte dirette.
Tutte le sentenze venivano impugnate dalla società e dai soci. La CTR della Campania, disposta la riunione dei separati gravami, con sentenza n. 7632/2017, riconosceva la piena deducibilità dei costi dedotti dalla società RAGIONE_SOCIALE in relazione alle prestazioni fatturate dal dott. NOME COGNOME, mentre riconosceva solo parzialmente la deducibilità degli altri costi recuperati a tassazione, in misura corrispondente a quanto quantificato dal c.t.u. nominato in corso di giudizio.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, resistono con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 1672/2024, depositata il 16 gennaio 2024, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire alle parti di interloquire su un punto rilevante investito dalla controversia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 104 e 109 del D.P.R. n. 917/86, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co 1 n. 3) c.p.c., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità di costi portati in detrazione dalla RAGIONE_SOCIALE e rappresentati dai compensi per l’attività svolta dal socio e legale rappresentante dell’ente dott. NOME COGNOME; nella prospettazione erariale le prestazioni ulteriori non ricomprese tra quelle remunerate in misura fissa e sulla base dell’ una tantum prevista dai rapporti contrattuali in essere fra le parti risultavano, per un verso, indimostrate, per altro verso, liquidate in modo esorbitante rispetto agli standard contrattuali.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dei principi generali in materia di onere della prova Violazione e/o falsa applicazione dell’art 2729 cc in relazione all’art 360, co, 1, n. 3 c.p.c., per avere la C.T.R. incentrato la decisione su presunzioni inutilizzabili.
Con il terzo motivo si adombra la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art 132 c.p.c. e dell’art 36 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art 360 co 1 n 4 c.p.c., per ‘ il palese difetto di motivazione della sentenza ‘.
Va rilevato in via preliminare che agli atti è documentato l’avvenuto accesso, da parte dei soci della RAGIONE_SOCIALE, a procedure di definizione agevolata ex artt. 6 e 7, co. 2, lett. b), e co. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Osserva questa Corte che la causa va necessariamente rinviata a nuovo ruolo.
Occorre, infatti, consentire all’RAGIONE_SOCIALE di interloquire con nota esplicativa dettagliata -in ordine alle singole posizioni fiscali analiticamente documentate in atti.
L’RAGIONE_SOCIALE va, in particolare, onerata tenuto conto del compendio documentale versato in costanza di giudizio e di quello ulteriormente a sua disposizione -di puntualizzare:
i.quali tra le posizioni correlate agli atti impositivi oggetto del presente giudizio possano dirsi integralmente definite in forza RAGIONE_SOCIALE procedure di definizione agevolata avviate;
ii.quali tra le posizioni de quibus siano state definite solo parzialmente, con la specificazione, in tal caso, dell’esatta misura dei pagamenti eseguiti e di quelli a tutt’oggi ancora dovuti dai singoli destinatari degli atti impositivi;
iii.quali fra le posizioni sottese agli atti impositivi per cui è causa siano rimaste estranee al perimetro RAGIONE_SOCIALE singole definizioni agevolate intraprese in corso di giudizio;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’RAGIONE_SOCIALE di interloquire con nota scritta in ordine alle singole posizioni analiticamente documentate in atti nel senso esposto in motivazione.
Così deciso in Roma, il 25/06/2024.