Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.
NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
NOME LA ROCCA
Consigliere
Ud. 1/29/05/2024 C.C. PU R.G. 1808/2017 –
NOME COGNOME
Consigliera
NOME COGNOME
Consigliera – NOME.
Cron. 17987/2019
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 1808/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
Indirizzo Pec:
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
R.G.N. 17987/2019
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE MARCHE, n. 380/3/15, depositata in data 24 novembre 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Considerato che:
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto il pagamento a titolo di Ires ed Iva, sanzioni ed interessi, della somma di euro 446.306,24, in relazione all’anno di imposta 2004.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a d un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) .
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Ritenuto che:
In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 1 marzo 2024, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, rappresentando di avere presentato domanda di definizione agevolata in data 18 aprile 2017 ed allegando la domanda di definizione agevolata e i bollettini di pagamento relativi alle cinque rate corrisposte per l’ammontare complessivo di euro 29.720,56
1.1 Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.2 Ed invero, come da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in ragione de ll’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882; Cass., 20 dicembre 2022, n. 37232).
1.3 Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992.
1.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024.