Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Oggetto:
imposte dirette ed IVA – avviso di accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22919/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME e NOME società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali soci di detta società, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 244/9/2021, depositata il 3 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e dai suoi soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avverso la sentenza n. 668/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Verona, che ne aveva respinto in ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007/2012.
La CTR osservava in particolare:
-che non era fondata l’eccezione di decadenza del potere impositivo in relazione all’anno 2007, se non con riguardo all’IRAP;
-che le pretese fiscali, fondate sulla contestazione della oggettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni di cui alle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, erano probatoriamente asseverate, mentre i contribuenti non avevano offerto adeguate contro prove;
-che comunque gli atti impositivi impugnati erano motivati ritualmente;
-che le sentenze e gli atti penali da ultimo prodotti dagli appellanti non avevano rilievo nel presente giudizio.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo sette motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio i ricorrenti si sono avvalsi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, depositando le istanze e la documentazione correlativa, quindi chiedendo l’estinzione del giudizio medesimo.
Considerato che:
E’ necessario ai fini del decidere acquisire informazioni dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine all’istanza di definizione agevolata della lite di cui alla memoria dei ricorrenti.
PQM
La Corte dispone che l’agenzia fiscale controricorrente renda le informazioni di cui in motivazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Cosi deciso in Roma 10 aprile 2024
Il presidente