Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
Avv. Acc IRPEF 2008
ORDINANZA
nei procedimenti riuniti nn. 1695/2017 R.G. e 2203/2017 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5774/50/2016, depositata in data 16 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME di Capriglia riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. P_IVA per l’anno d’imposta
2008. L’ RAGIONE_SOCIALE rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 70.885,00 e accertando un maggior reddito di € 981.222,00 per l’anno d’imposta 2008 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: imbarcazioni, diversi immobili, collaboratore domestico e rate di leasing per un’imbarcazione.
Avverso l’ avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 3799/09/2015, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando il maggior reddito imponibile per l’anno 2008 in € 807.086,10.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo, altresì, appello incidentale per la parte in cui era rimasta soccombente.
Con sentenza n. 5774/50/2016, depositata in data 16 giugno 2016, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente sia il gravame principale della contribuente che quello incidentale dell’ufficio, per l’effetto rideterminando il maggior reddito imponibile in € 296.626,97.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente ha resistito con controricorso.
Avverso la medesima sentenza la contribuente, ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al NUMERO_DOCUMENTO) affidato a tre motivi; l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 nella quale è stata disposta la riunione del giudizio avente ad oggetto il ricorso n. 2203/2017 al presente giudizio.
Considerato che:
preliminarmente, va rilevato che i due ricorsi sono stati proposti avverso la stessa sentenza resa dalla C.t.r. della Campania (n. 5774/16 depositata in data 16 giugno 2016) relativa allo stesso avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO).
1.2. I ricorsi, pertanto, ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ. , vanno riuniti.
1.3. Sul punto, va rilevato che è pacifico che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo (Cass. 04/12/2014, n. 25662)
Ancora, va premesso che la contribuente comunicava, con nota depositata in data 20 maggio 2024, di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima -presentata in data 29/04/2019 con l’indicazione dell’importo totale da pagare (155.621,03) e del piano di rateazione in 18 rate nonché copia RAGIONE_SOCIALE quietanze di versamento di tutte le rate.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ .
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell’intervenuta definizione agevolata; spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così decisa in Roma il 20 giugno 2024.
La Presidente NOME COGNOME