Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16463 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
AGENZIA DELLE ENTRATE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 1408/2018, depositata il 29/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Considerato che:
Avviso di accertamento -definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31278/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
L ‘Agenzia delle Entrate notificava a RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento, n.T9V02D300308/2014, con i il quale, per l’ anno di imposta 2009, rettificava il reddito di impresa e recuperava maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.
La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Pavia che accoglieva parzialmente il ricorso.
La CTR, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio e, con la sentenza di cui all’epigrafe, rigettava il ricorso originario della contribuente.
Avverso detta ultima ricorre la società mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
In data 16 maggio 2025, la società ha depositato memoria con la quale ha riferito di aver presentato con riferimento all’ accertamento impugnato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ex art. 6 d.l. n.119 del 2018, convertito, con modificazione, dalla legge n.136 del 2018, versando anche la prima rata.
Rilevato che:
La contribuente ha documentato di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (prot. 0885032.27/05/2019-I) con pagamento in venti rate; inoltre, ha versato sia la quietanza attestante il pagamento della prima rata, sia le quietane delle successive diciannove rate.
Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora, come nella fattispecie in esame, risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, d.l. cit. cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura la to sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.