Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRES-ALTRO 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4475/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente al AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ‘EmiliaRomagna n. 1247/05/2014, depositata il 19 giugno 2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO; preso atto che il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio;
-Rilevato che:
A seguito di processo verbale di constatazione, l ‘RAGIONE_SOCIALE notificava alla società RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2004, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava ex art. 37bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una illegittima deduzione di interessi passivi derivanti da prestiti obbligazionari dei soci in occasione di una ristrutturazione societaria.
Avverso tale atto, la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 45/06/2011, accoglieva il ricorso, non ritenendo applicabili l’art. 37 -bis del D.P.R. n. 600/1973 e le norme sull’abuso del diritto, non avendo l’Ufficio neppure offerto un percorso alternativo idoneo a far raggiungere il medesimo risultato senza l’aggiramento RAGIONE_SOCIALE norme tributarie.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia – Romagna, con sentenza n. 1247/05/14, pronunciata il 25 marzo 2014 e depositata in segreteria il 19 giugno 2014, lo rigettava, conformandosi alla decisione della C.T.P. e condannando l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 22 marzo 2024.
La ricorrente ha depositato memoria.
All’udienza suddetta i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio.
– Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. si sarebbe pronunciata su fatti che non erano oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento, con la conseguenza che la sentenza sarebbe nulla in quanto meramente apparente o, comunque, inesistente. Oggetto di contestazione, infatti, sarebbero le modalità con le quali era stata procurata la provvista per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni nell’ambito della ristrutturazione societaria e non il doppio acquisto – con ricadute anche in termini di deducibilità RAGIONE_SOCIALE minusvalenze da parte della nuova controllante, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE due società RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima già interamente controllata dalla prima.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il giudice a quo avrebbe considerato soltanto l’operazione di acquisto RAGIONE_SOCIALE società sopramenzionate, senza invece soffermarsi anche sulla contestuale emissione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari, volti al finanziamento di tali acquisti. In particolare, sottoline a l’Ufficio, tali operazioni avrebbero apportato alla società RAGIONE_SOCIALE vantaggi fiscali in termini di distribuzione RAGIONE_SOCIALE riserve non sotto forma di dividendi, che sarebbero stati indeducibili, ma sotto forma di interessi passivi, al contrario deducibili dal reddito d’impresa.
Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, per la quale l’Ufficio non risulta avere opposto diniego, né risulta presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dal comma 13 del citato art. 6 del d.l. n. 119 del 2018,
Consegue l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024.