Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22858/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO-VENEZIA n. 312/2016 depositata il 29/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 26.3.2014, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto IVA, interessi e sanzioni.
Detto atto scaturiva dalla compensazione, nel 2010, di crediti IVA in misura maggiore di quella consentita. Invero, secondo l’Ufficio, la contribuente, in tale anno, aveva incorporato RAGIONE_SOCIALE, con cui, nel medesimo anno, aveva effettuato compensazioni orizzontali relativamente al credito lVA disponibile mediante mod. F24. Le compensazioni superavano il limite consentito, anche se la differenza, pari ad euro 86.833,31, sarebbe stata comunque compensabile nell’anno successivo.
L’atto di recupero applicava sanzioni in ragione del 30%, sul rilievo che l’utilizzo dl un maggior credito in compensazione aveva in sostanza comportato il pagamento di minori imposte.
La contribuente proponeva impugnazione, contestando debenza e comunque ammontare RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
L’adita CTP di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 829 in data 4 novembre 2014, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo le sanzioni al 10%. Ad avviso della CTP, la contribuente non aveva evaso alcuna imposta, il credito comunque spettantele non era contestato e l’anticipato utilizzo di parte della somma era al più sanzionabile nella suddetta misura residuale del 10%, determinando un carico sanzionatorio che del resto sarebbe stato applicabile se l’Ufficio
avesse inviato avviso bonario, con conseguente possibilità di riduzione di un terzo.
L’Ufficio proponeva appello in via principale; la contribuente in via incidentale.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi gli appelli, confermando integralmente la sentenza di primo grado, sulla base della seguente motivazione:
stabilito che non è contestata l’entità del credito compensabile, che comunque sarebbe stata compensabile la relativa somma sia pure con il differimento di una parte all’anno successivo, non appare fornita di alcuna giustificazione la tesi dell’Ufficio che il comportamento della società aveva sottratto materia imponibile.
Ne deriva l’inapplicabilità della sanzione invocata dall’Ufficio .
Più opportunamente, tenuto conto del comportamento comunque irregolare tenuto dalla società, appare necessario riferirsi alla sanzione residuale del 10% prevista per le violazioni non specificamente sanzionate.
A ppare inconsistente anche l’appello incidentale della società, volto all’annullamento totale della sanzione, atteso che il comportamento irregolare tenuto, effettuando la compensazione totale nello stesso anno, non aveva alcuna giustificazione nelle norme di riferimento.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo. Resiste la contribuente con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale con due motivi.
Considerato che:
Dal fascicolo telematico emerge (cfr. corrispondenti produzioni in allegato al controricorso con ricorso incidentale) che è stata formulata dalla contribuente istanza di ‘definizione agevolata’ ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016
in riferimento alla cartella di pagamento n. 11320140014348855701 ed RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all”adesione alla definizione agevolata presentata il 31/03/2017 prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, per i carichi relativi all’ambito provinciale di RAGIONE_SOCIALE‘, ha comunicato alla contribuente, con raccomandata priva di data, la somma dovuta (‘debito da pagare per la definizione’) di euro 5,88; tale somma è stata versata a mezzo di bollettino postale del 30 giugno 2017 (sovrapposto, nell’angolo in basso a sinistra, alla copia della raccomandata).
A fronte di ciò, l’Avvocatura Generale dello Stato risulta aver depositato, nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, atto telematico in data 19 gennaio 2024, volto alla dichiarazione di ‘ estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92′. Vi si legge ‘che l’RAGIONE_SOCIALE conferma la regolare definizione dei ruoli controversi ai sensi del decretolegge n. 148/2017′. Dal documento allegato, riguardante le ‘cartelle oggetto di defage’, si evince che, in relazione alla cartella n. 113 11320140014348855 701 2014 000000000226115 D 001, la voce ‘somme dovute oggetto di defage’ attesta: ‘Stato 2 CHIUSO DEF’.
Da quanto innanzi si evince il perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e per l’effetto estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso a Roma, lì 25 gennaio 2024.