Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16781 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9333/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA SEZ.ST. BRESCIA n. 3586/26/21 depositata il 05/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 3586/26/21 del 05/10/2021 la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 03/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Cremona (di seguito
CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2013;
avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
NOME COGNOME resisteva con controricorso;
in data 14/04/2023 veniva depositata proposta di definizione anticipata della controversia, a seguito della quale RAGIONE_SOCIALE chiedeva la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso.
CONSIDERATO CHE
il contribuente ha presentato dapprima istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, richiesta di estinzione del processo in ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata e del conseguente pagamento del dovuto;
ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 va, dunque, dichiarata l’estinzione del presente giudizio;
2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 22/11/2023.