Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30365 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30365 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1814/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 3248/2017, depositata il 5 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-La contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO nascente da due verifiche eseguite nei RAGIONE_SOCIALEronti della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, una di carattere generale, l’altra inerente alle indagini finanziarie , dalle cui risultanze veniva accertato, per l’anno d’imposta 2010, un reddito d’impresa di euro 456.560,00, oltre a ulteriori recuperi in tema di IRAP, IVA e ritenute. Conseguentemente, veniva emesso l’avviso di accertamento impugnato con il quale si presumeva la distribuzione in favore del socio degli utili accertati, i quali concorrevano a formare il reddito della contribuente limitatamente al 49,72% del loro ammontare, per l’importo di euro 227.001,63 a titolo di reddito di capitale.
Si costituiva l’Ufficio rappresentando, in via preliminare, l’opportunità di riunire il processo con quello che aveva a oggetto l’avviso di accertamento emesso nei RAGIONE_SOCIALEront i d ella società ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ e ribadendo l’infondatezza dei motivi di ricorso .
In seguito, l’Ufficio depositava memorie con richiesta di parziale cessata materia del contendere facendo riferimento a un provvedimento di autotutela parziale, con cui il reddito accertato nei RAGIONE_SOCIALEronti della stessa veniva ricondotto da euro 456.560,00 a euro 335.406,00.
La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con la sentenza n. 117/02/16, depositata in data 8 febbraio 2016, ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere mentre, per il resto, ha accolto il ricorso.
-Avverso la sentenza interponeva appello l’Ufficio.
Resisteva in giudizio la contribuente chiedendo il rigetto dell’atto di appello.
Con sentenza n. 3248/2017, depositata il 5 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello .
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste la contribuente con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
L’amministrazione ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va in via preliminare dato atto dell’avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. con modif. in legge 17 dicembre 2018, n. 136), presentata dal contribuente presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018, e l’Amministrazione finanziaria ha dichiarato – con memoria illustrativa – che l’istanza di definizione agevolata è risultata regolare e che nulla osta all’accoglimento.
Il Collegio, dunque, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre
2025.
Il Presidente NOME COGNOME