Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15289 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 335, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio l’11.11.2015, e pubblicata il 22.1.2016;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef 2005 -Redditometro – Accesso a definizione agevolata – Art. 6, Dl 194/2016 – Estinzione – Cessazione.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE a seguito di verifica fiscale, sul fondamento del riscontro di elementi indicativi di capacità contributiva di cui all’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, notificava a NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui rideterminava sinteticamente in Euro 30.028,00 il reddito conseguito dal contribuente nell’anno 2005, a fronte di un reddito dichiarato pari ad Euro 3.578,00, conseguendone maggiori tributi, innanzitutto ai fini Irpef.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando nel merito le risultanze dell’accertamento, e sostenendo che la provvista relativa alle spese per incrementi patrimoniali gli era stata fornita da familiari. La CTP riteneva che il contribuente non avesse provato il giusto fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, e rigettava il suo ricorso.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione adottata dai primi giudici.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione pronunciata dal giudice del gravame, affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato nota con la quale ha domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.
4.1. NOME COGNOME ha quindi depositato documentata istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., dichiarando pure la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.
Ragioni della decisione
Non ricorrono le condizioni perché siano esaminati i motivi di ricorso con i quali il contribuente ha nuovamente contestato la fondatezza dell’accertamento sintetico notificatogli.
NOME COGNOME, infatti, ha depositato istanza con la quale ha innanzitutto chiarito che le somme portate dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO sono state iscritte a ruolo e trasfuse nelle cartelle di pagamento n. 097 2015 0046980749 000 e 097 2016 0126649784 000. Ha quindi chiesto di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., in relazione agli importi recati dalle cartelle, avendo provveduto al pagamento di ogni onere.
L’istanza è stata ricevuta da RAGIONE_SOCIALE il 6.4.2017, prot. NUMERO_DOCUMENTO, ed ha riguardato tutti i carichi del contribuente iscritti in relazione all’ambito provinciale di Roma. L’Incaricato per l’esazione ha provveduto al calcolo degli oneri. La definizione integrale RAGIONE_SOCIALE pendenze è intervenuta mediante il pagamento di cinque rate, in relazione alle quali il contribuente ha prodotto copia dei bollettini di versamento quietanzati.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘ Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge ‘.
4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da NOME , e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 10.5.2024.