Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
Oggetto: agevolata
definizione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14160/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO e con domicilio elettro presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 8055/01/16 pronunciata il 02 dicembre 2016 e depositata il 06 dicembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente era attinto in data 30.09.2014 da un provvedimento di fermo amministrativo emesso a seguito di un avviso di accertamento asseritamente notificato in data 11.10.2023. In data 22.10.2014 il contribuente, recatosi presso gli uffici dell’Ammini strazione finanziaria, chiedeva anche copia del predetto avviso di accertamento.
Il sig. COGNOME adiva così il giudice di prossimità impugnando il fermo amministrativo, ivi deducendo l’omessa notifica dell’atto impositivo presupposto oltre ad altre doglianze di merito.
Costituitesi l’Amministrazione finanziaria e l’Agente della RAGIONE_SOCIALE, la CTP accoglieva il ricorso.
Proponeva così appello l’RAGIONE_SOCIALE dacché, costituitosi il contribuente, la CTR riformava la decisione di primo grado avendo l’Amministrazione finanziaria depositato la prova della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto.
Invoca la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a due motivi ricorso, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Rimane intimata RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, rappresentando di aver rottamato sia la cartella che l’automobile, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
CONSIDERATO
Dalla documentazione versata in atti emerge la cessata materia del contendere per rottamazione del veicolo, avendo il contribuente definito in via agevolata la pendenza con il Fisco.
Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024