Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13985 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
Cartelle di pagamento IVA, IRES e IRAP annualità 1999 – 2002
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25500/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1233/44/2014, depositata in data 11 marzo 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’estinzione del giudizio. Udito l’AVV_NOTAIO, su delega dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’estinzione del giudizio.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia n. 1233/44/2014, depositata in data 11 marzo 2014, riguardante la reiezione dell ‘ appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, n. 35/12/2013, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, per l ‘ annullamento di cartelle di pagamento aventi ad oggetto l’omesso versamento di Iva, Ires e Irap per gli anni 1999 -2002.
Nella sentenza impugnata si dà atto che le cartelle di pagamento erano state notificate alla società RAGIONE_SOCIALE quale soggetto responsabile in solido con il debitore principale (la RAGIONE_SOCIALE) per effetto di scissione societaria, e che la RAGIONE_SOCIALE aveva annullato le stesse in quanto notificate oltre il termine prescrizionale ( rectius , decadenziale) di cui all ‘ art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non ritenendo decisiva la circostanza che i medesimi atti erano stati notificati anche alla debitrice principale e che quest’ultima non li aveva impugnati. La C.t.r. adita ha respinto il gravame dell ‘ agente della riscossione confermando la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla tardività, rispetto al menzionato termine, della notifica delle cartelle di pagamento nei confronti della coobbligata contribuente.
Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso proposto l’agente della riscossione denuncia la violazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e 173, commi dodici e tredici, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la notifica della cartella di pagamento dovesse essere effettuata nel rispetto del termine normativo di decadenza nei confronti non solo dell’obbligato principale, ma anche del soggetto responsabile solidalmente a seguito dell’atto di scissione.
In data 23 gennaio 2024, la società contribuente ha depositato memoria con allegati i documenti relativi alla intervenuta definizione agevolata, a mente dell’art. 3, comma 5, del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136 (cd. rottamazione ter delle cartelle) dei carichi iscritti a ruolo ed affidati all’Agente della ri scossione, a seguito della presentazione di istanza in data 4 aprile 2019, definizione che comporta ex lege l’impegno a rinunciare al ricorso. A tali fini ha allegato accettazione della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente medesima, con indicazione dell’importo dovuto (€ 74.694,58), ripartito in diciotto rate nonché il dettaglio dei pagamenti afferenti tutte le cartelle di pagamento oggetto della definizione.
Pertanto può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata ai sensi della succitata disciplina, con spese a carico di chi le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia che ha determinato l’estinzione ex lege del giudizio non ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così decisa in Roma il 3 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME