Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9642 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15199/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO,
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TARANTO (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimate- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 3167/2021 depositata il 03/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 27 aprile 2013 Equitalia notificava a NOME COGNOME, vedova di NOME COGNOME, cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di imposte Irpef e Iva in relazione all’anno d’imposta 2009. Tale iscrizione scaturiva dalla liquidazione automatizzata ex artt. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis d.P.R. n. 633 del 1972 del modello Unico 2010 relativo ai redditi del 2009 e presentato da NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME. Il disconoscimento dell’Iva a credito avveniva sul presupposto dell’omissione della dichiarazione del 2008, invero presentata solo il 2 marzo 2010.
La CTP di Taranto accoglieva il ricorso della contribuente.
La CTR della Puglia accoglieva l’appello erariale.
Il ricorso degli eredi di NOME COGNOME è affidato a due motivi.
L’Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 546 del
1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per l’ultrapetizione che vizierebbe la sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6 L. n. 212 del 2000, in relazione agli artt. 115 e 360 nn. 3 e 4 c.p.c., non avendone la CTR fatto corretta applicazione, essendo mancato, infatti, anche l’invio alla parte contribuente di un avviso bonario, ancorché necessario e indefettibile.
Il Collegio preliminarmente rileva che la parte contribuente sembra aver fatto accesso a procedura di definizione agevolata, il che rende imprescindibile la verifica di sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge. Ciò rende essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo peraltro possibile ricostituire lo stesso collegio in quanto il AVV_NOTAIO è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 e in riconvocazione il 25