Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16657 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26206/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in CACOGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende ( EMAIL )
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che le rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata –
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE SICILIA n. 2640/2021 depositata il 19/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2640/2021 depositata in data 19/03/2021, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 5883/2014 con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Catania aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004.
I contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre dare atto che i ricorrenti, in data 27/03/2025, hanno depositato una memoria in cui hanno affermato: « che nelle more del procedimento di che trattasi, gli istanti, avendone facoltà, hanno deciso di avvalersi per la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex art. 1 commi 231- 252RAGIONE_SOCIALE Legge 197/2022 (provvedimento di definizione agevolata doc. 2) procedendo al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute alle scadenze previste dal citato provvedimento (doc. 3 pagamenti).
Che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA oggetto RAGIONE_SOCIALE richiamata rottamazione, come già detto, è afferente alla medesima pretesa RAGIONE_SOCIALE di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, oggetto dell’odierno contendere;
che per effetto RAGIONE_SOCIALE intervenuta definizione è venuta meno la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto dovuto in relazione alla sopra richiamata cartella di pagamento …». 2. A tal proposito occorre evidenziare che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione in ordine alla seguente questione: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, l’art. 1, comma 236, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. »
Deve, quindi, essere disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
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P.Q.M.
Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.