Definizione Agevolata: Processo Sospeso o Estinto? La Cassazione Attende le Sezioni Unite
L’adesione a una definizione agevolata, come la nota ‘rottamazione quater’, rappresenta spesso un’ancora di salvezza per molti contribuenti. Ma cosa accade quando il debito oggetto della sanatoria è anche al centro di un contenzioso tributario pendente? Il processo si estingue immediatamente o viene sospeso? Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha scelto di non decidere, rinviando la causa in attesa di un verdetto chiarificatore delle Sezioni Unite.
Il Contesto del Caso: Dalla Cartella alla Rottamazione
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004. Un gruppo di contribuenti aveva impugnato l’atto, ottenendo una prima vittoria presso la Commissione Tributaria Provinciale. Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria ha presentato appello e la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la decisione, dando ragione al Fisco.
I contribuenti non si sono arresi e hanno portato il caso davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, hanno però colto l’opportunità offerta dalla Legge 197/2022, aderendo alla definizione agevolata per i carichi iscritti a ruolo e iniziando a pagare le somme dovute secondo il piano previsto.
La Definizione Agevolata e il Dubbio Giuridico
L’adesione alla rottamazione ha introdotto un elemento cruciale nel processo. I ricorrenti sostenevano che, avendo definito la pendenza, la materia del contendere fosse cessata, con conseguente estinzione del giudizio. Questa mossa, tuttavia, ha sollevato un quesito giuridico di fondamentale importanza, già al vaglio della giurisprudenza.
Sospensione o Estinzione Immediata?
La questione chiave, come evidenziato dalla stessa Corte, è se l’adesione a una definizione agevolata con pagamento rateale comporti:
1. La sospensione del processo fino al completo pagamento del debito rateizzato.
2. La definizione immediata del giudizio, tramite una dichiarazione di estinzione o di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse.
La risposta a questa domanda ha implicazioni significative sia per i contribuenti, che cercano una chiusura rapida delle pendenze, sia per l’Erario, che necessita di certezza giuridica.
Le Motivazioni della Corte: La Palla alle Sezioni Unite
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, investita del caso, ha rilevato che la medesima questione era già stata oggetto di un’altra ordinanza (la n. 5830 del 2025), con la quale il quesito era stato rimesso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, infatti, hanno il compito di dirimere i contrasti giurisprudenziali e di fornire un’interpretazione uniforme della legge.
Di fronte a questa situazione, i giudici hanno ritenuto opportuno non prendere una decisione che avrebbe potuto essere in contrasto con la futura pronuncia delle Sezioni Unite. La scelta più prudente e corretta dal punto di vista procedurale è stata quindi quella di disporre il rinvio della causa ad altra data, successiva alla decisione delle Sezioni Unite. Con questa ordinanza interlocutoria, il giudizio viene di fatto congelato in attesa che il massimo organo della Cassazione stabilisca il principio di diritto da applicare in tutti i casi analoghi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione Attesa
L’ordinanza in commento, pur non decidendo il merito della questione, è estremamente rilevante. Sottolinea l’esistenza di un’incertezza interpretativa su un tema di grande impatto pratico per innumerevoli contenziosi tributari. La futura decisione delle Sezioni Unite sarà determinante per stabilire una regola chiara: l’adesione alla definizione agevolata chiude subito la partita processuale o la lascia in sospeso fino all’ultimo pagamento? La risposta influenzerà le strategie difensive dei contribuenti e le procedure di gestione del contenzioso da parte dell’Amministrazione Finanziaria, portando finalmente chiarezza in un’area nevralgica del diritto tributario.
Cosa succede a un processo tributario in corso se il contribuente aderisce alla definizione agevolata?
Attualmente la questione è incerta. La legge non chiarisce se il processo debba essere sospeso fino al completo pagamento o se debba essere dichiarato immediatamente estinto. La Corte di Cassazione attende una decisione delle Sezioni Unite per risolvere questo dubbio.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la decisione?
La Corte ha rinviato la causa perché la stessa questione giuridica è già stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite con un’altra ordinanza. Per evitare decisioni contrastanti e garantire uniformità di giudizio, ha preferito attendere la pronuncia del massimo organo della Cassazione.
Qual è il quesito giuridico che le Sezioni Unite dovranno risolvere?
Le Sezioni Unite dovranno stabilire se l’adesione alla ‘rottamazione quater’ con pagamento rateale imponga la sospensione dei giudizi tributari pendenti fino al saldo integrale del debito, oppure se consenta la loro definizione immediata tramite una dichiarazione di estinzione o di inammissibilità per cessata materia del contendere.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16657 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26206/2021 R.G. proposto da: COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende ( EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI CATANIA, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-controricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata –
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA n. 2640/2021 depositata il 19/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 2640/2021 depositata in data 19/03/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 5883/2014 con cui la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004.
I contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre dare atto che i ricorrenti, in data 27/03/2025, hanno depositato una memoria in cui hanno affermato: « che nelle more del procedimento di che trattasi, gli istanti, avendone facoltà, hanno deciso di avvalersi per la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex art. 1 commi 231- 252della Legge 197/2022 (provvedimento di definizione agevolata doc. 2) procedendo al pagamento delle somme dovute alle scadenze previste dal citato provvedimento (doc. 3 pagamenti).
Che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA oggetto della richiamata rottamazione, come già detto, è afferente alla medesima pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA oggetto dell’odierno contendere;
che per effetto della intervenuta definizione è venuta meno la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto dovuto in relazione alla sopra richiamata cartella di pagamento …». 2. A tal proposito occorre evidenziare che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione in ordine alla seguente questione: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. »
Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
…
P.Q.M.
Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.