Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7869 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007 – 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27663/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 1345/01/2016, depositata in data 18 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a €7.484,00 per l’anno 2007 e a €5.772,00 per l’anno 2008, in €40.956,77 per l’anno 2007 e di €36.692,13 per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: immobile abitativo, acquisto di ciclomotore, acquisto di motociclo e acquisto di un’autovettura.
Avverso gli avvisi di accertamento, dopo infruttuosi tentativi di accertamento con adesione e di mediazione, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 465/02/14, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava gli avvisi di accertamento.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Liguria; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 1345/2016, depositata in data 18 novembre 2016, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame dell’ufficio, annullando l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 e ritenendo legittimo quello relativo al 2008.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 DPR 600/1973 ( ratione temporis ): la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha ritenuto pienamente giustificato lo scostamento per il periodo di imposta 2007 e, per l’effetto, non sussiste uno scostamento ‘per due o più periodi di imposta’» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha ritenuto che lo scostamento da redditometro giustifichi la rettifica del reddito dichiarato ove sussista anche per un solo periodo d’imposta, il 2008, laddove, invece, essa può essere operata soltanto qualora lo scostamento sussista ‘per due o più periodi di imposta’.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ha affermato che le disponibilità finanziarie sarebbero state ‘impiegate’ e non sarebbero ‘sufficienti’ per il 2008 senza fornire indicazione in merito» la contribuente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha affermato che le disponibilità finanziarie non erano sufficienti a giustificare lo scostamento relativo al 2008 per via di ulteriori spese asserite dall’ufficio, omettendo però di esaminare quali sarebbero tali ulteriori spese e il loro ammontare, così come le questioni specificamente addotte circa la tardività di tali asserite spese, contestate in sede giudiziale ma non nell’avviso di accertamento, e l’assenza di alcun riscontro probatorio e documentale in ordine ad esse.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 DPR 600/1973 ( ratione temporis ) in relazione all’art. 2697 cod. civ.: le documentate disponibilità finanziarie giustificano pienamente lo scostamento anche per il 2008» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha
ritenuto che la ricorrente non avesse disponibilità sufficienti per il 2008, laddove, al contrario, essa aveva dimostrato di possedere, per mezzo di documentazione inerente il c/c, una disponibilità finanziaria per tutto il periodo d’imposta 2008 capiente rispetto allo scostamento da redditometro, non dovendo altresì fornire prova in ordine all’impiego di tali disponibilità finanziarie.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 DPR 600/1973: la sentenza si fonda sull’asserita esistenza di ulteriori spese che non sono indicate negli avvisi di accertamento con un’illegittima integrazione della motivazione degli atti impugnati» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha posto a presupposto dell’accertamento ulteriori spese per il 2008 che sono state però enunciate dall’ufficio per la prima volta solo in sede processuale e senza comprovante documentazione, così avendosi una tardiva integrazione della motivazione dell’atto impugnato.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per nullità in relazione all’art. 12 Legge 27 luglio 2000, n. 212: la CTR ha omesso di pronunciarsi circa la mancata redazionale di un verbale finale e circa la violazione dell’obbligo di attendere 60 giorni prima di notificare gli atti impugnati» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata sin dal ricorso in C.t.p. e ribadita nelle controdeduzioni in C.t.r., circa il vizio di illegittimità degli atti impugnati per mancata redazione di un verbale finale conclusivo della verifica e per violazione del termine di 60 giorni dalla chiusura della verifica alla notifica dell’avviso, vizio che aveva pregiudicato il diritto di difesa della contribuente.
Va premesso che la contribuente, in data 9 ottobre novembre 2023, ha depositata istanza di estinzione per aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali pendenti prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 provvedendo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 197 cit. legge, al deposito telematico della c opia conforme della domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti ex art.1, commi 186/204, della legge 197/2022, della copia conforme del Mod.NUMERO_DOCUMENTO di versamento prima rata e della copia conforme della ricevuta telematica di ricezione di quanto precede rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE in data 29 settembre 2023.
2.1. Peraltro, la definizione agevolata riguarda solo l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO afferente all’anno di imposta 2008 mentre sull’illegittimità dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con riferimento all’anno 2007 si è formato il giudicato interno favorevole alla contribuente perché la pronuncia resa dalla C.t.r., sul precipuo capo, non ha formato oggetto di ricorso incidentale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Per questa parte va rilevato d’ufficio il giudicato interno.
2.2. ‘ Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALE parti; pertanto, il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo’ (Cass. 03/04/2017, n. 8607).
In conclusione, va rilevato d’ufficio il giudicato interno sull’accoglimento del ricorso della contribuente per l’accertamento relativo all’anno 2007 e, con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO afferente all’anno di imposta 2008, in virtù di quanto disposto dal comma 198 dell’art. 1 legge cit., e stante, allo
stato, l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, il processo va dichiarato estinto, e fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ con spese che restano a carico di chi le ha anticipate, per come prescritto dall’ultimo periodo del predetto comma 198. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte, rilevato d’ufficio il giudicato interno sull’accoglimento del ricorso della contribuente per l’accertamento relativo all’anno 2007, dichiara estinto il giudizio per l’accertamento relativo all’anno 2008. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023.