Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7319 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24850/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: tributi – accertamento
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2647/15/16, depositata in data 18 marzo 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2014 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007 con cui -a seguito di verifica e di PCV -si procedeva alla rettifica del reddito da attività professionale del contribuente per effetto de ll’accertamento di compensi non contabilizzati, con conseguente recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori;
che la CTP di Napoli ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti;
che la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente in relazione alla contabilizzazione di alcune fatture (dieci), nonché per la ripresa IRAP, rigettandolo nel resto;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sei motivi, uno dei quali ulteriormente subarticolato, cui resiste l’Ufficio con controricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Che il ricorrente ha chiesto con memoria preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere per « effetto della adesione concordata ed i versamenti operati nel frattempo », in considerazione del fatto che « il ricorrente si è avvalso delle disposizioni in ordine all’adeguamento dei versamenti onde non subire la esecuzione forzata e, quindi, ha corrisposto l’importo dell’accertamento »;
che dalla documentazione ritualmente allegata (benché genericamente richiamata in memoria), risulta che il contribuente si è
avvalso, illo tempore , della definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. n. 193/2016, i cui piani di rateazione risultano conclusi;
che , oltre a non esservi prova dell’integrale pagamento degli importi in esecuzione della definizione agevolata, non emerge dagli atti se la definizione agevolata alla quale ha aderito l’odierno ricorrente si riferisca al contenzioso in essere, relativo ai due avvisi di accertamento dei periodi di imposta 2006 e 2007;
che appare opportuno interloquire con il controricorrente al fine di verificare se persiste interesse alla decisione;
P. Q. M.
La Corte concede termine al controricorrente di sessanta giorni dalla presente ordinanza perché dichiari se persiste l’interesse alla decisione del ricorso in oggetto e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, in data 14 febbraio 2024