Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5959 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.13357/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente- avverso la sentenza n. 5144/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27 novembre 2015 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE:
1.1. NOME COGNOME ricorre, con cinque motivi, nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 5144/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27 novembre 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art.4, comma 1, d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n.227/1990, per aver omesso l’indicazione nel quadro RW della consistenza degli investimenti ovvero RAGIONE_SOCIALE attività di natura finanziaria detenute all’estero dal 2003 al 2008 al termine di ciascun periodo di imposta.
1.2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. , ritenuta l’ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, nonché la sussistenza del potere accertativo dell’ufficio anche per le annualità 2003 e 2004, stante il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2ter , d.l. n.78/2009, convertito dalla legge n.102/2009, con decorrenza dal 1 luglio 2009, affermava la debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in quanto l’amministrazio ne le aveva applicate sulla differenza tra l’importo giacente all’estero (nella misura del 50 per cento attesa la cointestazione con la coniuge) e le somme scudate.
Infine, la C.t.r. dava atto che per l’anno di imposta 2008 il contribuente aveva definito l’atto di contestazione ed irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
1.3. Il ricorso veniva fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, all’esito della quale la Corte, previa riunione del procedimento recante il n.13358/2016 R.G. al procedimento n.13357/2016 R.G., disponeva il rinvio a nuovo ruolo dei ricorsi riuntiti, per consentire alla
parte diligente l’integrazione della documentazione relativa alla definizione agevolata.
In particolare, la Corte, con l’ ordinanza interlocutoria, rilevava la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata , in quanto NOME aveva depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, avendo aderito alla rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, provvedendo all’integrale pagamento del dovuto.
I ricorsi riuniti venivano nuovamente fissati per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Preliminarmente va disposta la separazione del procedimento recante il n.13358/2016 R.G. dal procedimento n.13357/2016 R.G., in quanto l’ istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere riguarda solo il presente procedimento.
1.2. NOME COGNOME, parte ricorrente nel procedimento n.13357/2016 R.G., ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, deducendo di aver aderito alla rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle e di aver provveduto all’integrale pagamento del dovuto.
Con l’ ordinanza del 13 aprile 2023, la Corte, rilevato che dalla documentazione allegata all’istanza risulta va l’avvenuto pagamento della somma determinata dall’RAGIONE_SOCIALE per la definizione dei carichi contenuti in una cartella di pagamento, con un numero identificativo che, tuttavia, non era, prima facie , ricollegabile agli atti di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni oggetto di impugnazione e che, ai fini della verifica dell’oggetto della definizione agevolata, non risultava depositata la relativa domanda, contenente l’impegno a rinunciare al ricorso , disponeva rinvio a nuovo ruolo per l’integrazione della documentazione.
Il ricorrente NOME COGNOME ha depositato l’istanza di rottamazione, contenente l’impegno a rinunziare al giudizio, rilevando che la cartella, indicata nella documentazione allegata all’istanza, era ricognitiva del debito contenuto nel provvedimento originariamente impugnato ed era stata emessa a seguito della sentenza della C.t.r. che aveva accolto l’appello dell’ufficio, conferm a ndo l’atto di irrogazio ne RAGIONE_SOCIALE sanzioni, determinate, per le annualità in contestazione, con riferimento al 50 per cento degli importi per i quali non era stato osservato l’obbligo dichiarativo, in quanto giacenti su un conto cointestato con la coniuge.
A sua volta, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione per l’avvenuta definizione, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ex art.46, comma 3, d.lgs. n.546/1992, attestando la regolarità della definizione della controversia in relazione all’atto di irrogazione di sanzioni NUMERO_DOCUMENTO/2013, oggetto del procedimento n. 13357/2016.
Pertanto, il giudizio deve ritenersi estinto per l’intervenuta definizione della controversia, ai sensi dell’art.1 d.l. n. 148/2017, con spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che hanno anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento n.13357/2016 R.G., pendente tra RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, per l’adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’art. 1 d.l. n. 148/2017.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024