Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4839  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19335/2021 R.G., proposto DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,  giusta  procura  in  margine  al  ricorso  introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Roma,  in  persona  del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro  tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso  la  sentenza  depositata  dalla  Commissione  tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93/20/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
IMPOSTA DI REGISTRO
Rep.
dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente; udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO, che non si è opposta all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto; udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO,  che  non  si  è  opposto all’istanza  della  ricorrente  per  il  rinvio della  causa  a  nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto;
RILEVATO CHE:
1. la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93/20/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla permuta, con atto notarile del 28 dicembre 2017, tra la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, di un ramo aziendale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, per un valore di € 2.900.000,00 (di cui € 2.886.370,00 per crediti ed € 13.630,00 per beni strumentali) e di un ramo aziendale della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, per un valore di € 700.000,00 con il conguaglio della somma di € 2.200.000,00, con deviazione ex art. 1411 cod. civ. del trasferimento del ramo aziendale al la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , applicando l’imposta di registro nella misura del 3% su ciascuno dei trasferimenti corrispettivi, ha rigettato l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 22 marzo 2019, n. 3619/35/2019, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure
che aveva respinto il ricorso originario – sul presupposto che l’operazione  non  avesse  realizzato  un  contratto  a  favore  del terzo,  non  ravvisandosi  un  collegamento  negoziale,  ma  una serie di negozi autonomi e distinti l’uno dall’altro;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
 a seguito  dell’emanazione  di  cartella  di  pagamento in dipendenza  dell’avviso  di  liquidazione  in  contestazione,  l a ricorrente ha chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della  riscossione  (c.d.  ‘ rottamazione  quater ‘),  ai  sensi  degli artt. 1, comma 231 -252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197,  ed  avendo  ottenuto  dall’agente  della  riscossione  la rateizzazione massima del debito tributario;
ne consegue l’imprescindibilit à di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione agevolata mediante l’osservanza del piano di rateizzazione.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio