Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4342 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
Ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 10789/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in INDIRIZZO, INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1010/02/2018, depositata il 26.09.2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Padova accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l ‘avviso di accertamento , per IRPEF e altro, in relazione
Oggetto:
Tributi –
Ordinanza interlocutoria
all’anno 200 9, con il quale erano stati determinati maggiori ricavi, con riferimento alle somme pagate al contribuente dalla RAGIONE_SOCIALE;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , confermando l’avviso di accertamento solo nella parte in cui era intervenuto provvedimento in autotutela con riliquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte e RAGIONE_SOCIALE sanzioni;
dalla sentenza impugnata si evince, in sintesi, che:
in relazione alla mancata vendita di un compendio immobiliare per inadempimento del promissario acquirente (la RAGIONE_SOCIALE), solo le somme espressamente qualificate come caparra confirmatoria, per complessivi euro 100.000,00, pagati mediante assegni, e l’importo di euro 185.000,00 (di cui all’accordo dell’8.10.2009) potevano essere qualificat i come ‘danno emergente’, non assoggettabile a tassazione, mentre gli acconti prezzo, ricevuti dal contribuente nelle date del 31.03.20098, 1.10.2009, 30.10.2009 e 18.12.2009, per complessivi euro 150.000,00, costituivano lucro cessante e, quindi, tassabili;
non potevano qualificarsi come danno emergente neppure le spese sostenute per resistere all’esecuzione immobiliare promossa su detti immobili dall’istituto bancario a seguito del mancato pagamento del mutuo ipotecario conseguente all’inadempimento, trattandosi di somma ‘solo latamente riconducibile al non perfezionament o dell’affare , ma più correttamente ricollegabile alla perdita di chances e non alla reintegrazione di una perdita patrimoniale’ ;
-l’inquadramento dell a somma di euro 150.000,00 nell’una o nell’altra categoria reddituale non costituiva motivo di nullità dell’avviso, dovendosi comunque fare riferimento all’ultima
qualificazione data dall’Ufficio, che era quella dei redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. L), TUIR;
-andava disattesa l’eccezione relativa alla asserita violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, non sussistendo le obiettive condizioni di incertezza sulla normativa applicata, trattandosi di ordinaria questione interpretativa riguardante la sussunzione della fattispecie nella categoria del danno emergente o del lucro cessante;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente la nullità dell’avviso di accertamento, nonostante lo stesso non contenesse le ragioni della asserita tassabilità RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di acconto prezzo, in esecuzione della lettera di intenti del novembre 2008 (non perfezionata per intervenuto inadempimento della promissaria acquirente), ritenendo a torto irrilevante la categoria reddituale di appartenenza;
con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6, 67, comma 1, lett. L), TUIR , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la somma di euro 150.000,00, ricevuta dal contribuente a titolo di acconto sul maggior prezzo dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto del compendio immobiliare oggetto della lettera d’intenti, era stata erroneamente inquadrata dall’Ufficio tra i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, rientrando
invece tra i redditi della stessa categoria di quello in sostituzione del quale (ovvero a titolo di risarcimento dei danni) era stata trattenuta dal ricorrente;
con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente considerato danno da perdita di chances la differenza tra il prezzo originariamente previsto dalla lettera d’intenti e quello effettivamente conseguito dal ricorrente, anziché danno emergente;
con il quarto motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione omessa o apparente o perplessa o obiettivamente incomprensibile, non avendo la CTR fornito alcuna spiegazione in ordine all’esclusione della qualificazione come danno emergente del pregiudizio subito dal contribuente per il minor prezzo ricavato dalla vendita a terzi del compendio immobiliare rispetto a quello originariamente convenuto con la RAGIONE_SOCIALE, ritenendo assoggettabili a tassazione sia le somme ricevute in acconto sul prezzo sia le spese sostenute per resistere all’esecuzione immobiliare; – con il quinto motivo, proposto in via subordinata, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso, in relazione alle sanzioni, l’esistenza di una condizione di obiettiva incertezza in merito al contenuto della norma tributaria, da valutarsi anche in relazione alla categoria reddituale alla quale ricondurre le somme trattenute dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno;
con successiva nota depositata in data 15.11.2023, il ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da
231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. Rottamazione quater), assumendo l’obbligo di rinunciare al giudizio pendente, e ha allegato la relativa documentazione, chiedendo di sospendere il giudizio, in attesa del completamento dei pagamenti;
l’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ‘il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’;
ciò premesso, la sentenza impugnata e il ricorso per cassazione hanno per oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ;
dalla documentazione prodotta (istanza di definizione agevolata, in cui è contenuto anche impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, avente ad oggetto la ‘cartella/avviso’ n. NUMERO_CARTA, la relativa ricevuta rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Riscossione e la comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute) non si evince il collegamento dell’istanza di definizione agevolata con la pretesa oggetto del presente giudizio;
-l’atto depositato in giudizio non contiene, peraltro, una rinuncia al ricorso della parte, ovvero del suo difensore «munito di mandato speciale a tale effetto» (art. 390 cod. proc. civ.), ma si risolve nell’evocazione del ridetto impegno alla rinuncia i cui effetti, come anticipato, implicano «l’effettivo perfezionamento della definizione»;
– alla luce di quanto premesso, è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulla istanza di definizione agevolata presentata, con riguardo, in particolare, al collegamento della predetta istanza con l’avviso impugnato nel presente giudizio, oltre che sugli eventuali pagamenti intervenuti, assegnando a tal fine termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chiarimenti richiesti.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024.