Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4304 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 22975/2016 R.G. proposto da
COGNOME NOME rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania, n. 2624/18/2016, depositata il 7.07.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Catania rigettava il ricorso proposto da NOME NOME avverso l’ avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, per
Oggetto:
Tributi
imposte dirette e IVA, relativ o all’anno 2005, con il quale erano stati accertati maggiori ricavi;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dal contribuente;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il contribuente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; 2727 e 2697 cod. civ.; 32, comma 1, nn. da 2 a 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, 3, 23, 24, 53, 97 e 111 Cost., 6 della CEDU, 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE , lamentando la violazione del contraddittorio preventivo;
-con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 24 e 97 Cost., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, per violazione dei principi del contraddittorio preventivo e di cooperazione tra amministrazione e contribuente; artt. 51, comma 2, n. 3 e 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 per mancata redazione del verbale relativo alle richieste di esibizione di documenti e scritture, rivolte al contribuente, ed alle risposte ricevute, che avrebbe dovuto essere sottoscritto dal medesimo; artt. 10 della legge n. 146, comma 3bis e 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, 24 e 97 Cost. e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in relazione al mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, non avendo l’Ufficio invitato il contribuente a comparire prima di notificargli l’avviso di accertamento; art. 25 della legge n. 28 del 1999, per non avere,
contestualmente alla richiesta di fornire la documentazione, informato il contribuente riguardo alle conseguenze previste dalla legge nel caso di mancata trasmissione della stessa; artt. 32, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 3 del d.P.R. n. 633 del 1973, 24 e 97 Cost., art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, per non aver inviato al contribuente, con invito a restituirlo compilato e firmato, un questionario relativo a dati e notizie di carattere specifico; art. 54, comma 1 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avendo l’Ufficio tenuto conto del c.d. “principio di cassa”; artt. 39, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2697 cod. civ., 97 Cost.; 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990, 24 e 97 Cost., per non aver allegato all’avviso lo specifico studio di settore utilizzato per l’accertamento; artt. 3, commi 181 e seguenti, della legge n. 549 del 1995, 2727 e 2697 cod. civ., 3, 24, 53 e 97 Cost., per non avere rispettato l’obbligo di motivazione del provvedimento impugnato;
-con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, quali: A) l’aver addotto, sia davanti i Giudici di primo grado che in sede di appello, elementi indiziari utili a sconfessare le contestazioni mosse dall’Ufficio; B) il mancato invio del questionario (ai sensi del n. 4) dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/73), essendo stata inviata esclusivamente una richiesta di invio di documentazione contabile;
– con successiva memoria depositata in data 17.01.2024, il ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. Rottamazione quater), previa rinuncia ad ogni eventuale giudizio pendente, e ha
allegato la relativa documentazione, chiedendo di dichiarare l ‘estinzione del giudizio con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ;
-ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta che l’RAGIONE_SOCIALE ha distinto e quantificato gli importi dovuti dal contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (v. prospetto allegato, rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE) e il contribuente ha già pagato le prime due rate;
il ricorrente ha confermato la volontà di rinunciare al giudizio;
in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente; mancando, tuttavia, la prova della comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio (Cass. n. 31548/2022);
le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
-non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024.