Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13732/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 7094/67/14, depositata il 22 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. n. 7094/67/14 del 22/12/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 60/10/13 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e dai RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di tre avvisi di accertamento notif icati alla RAGIONE_SOCIALEetà per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, nonché nei confronti dei conseguenti avvisi di accertamento per IRPEF notificati ai RAGIONE_SOCIALE;
avverso la menzionata sentenza, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
va pregiudizialmente evidenziato che, con istanze ex art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130 , con riferimento all’anno d’imposta 2005, ed ex art. 1, commi 186-202, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento agli altri anni d’imposta, i ricorrenti hanno chiesto la definizione agevolata della controversia, effettuando i pagamenti dovuti;
ritenuto, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio;
2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2023.