Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26864/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 2083/2015, depositata il 08/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 600/1973 , relativo all’anno di imposta 2008, aveva contestato maggiori ricavi per € 84.101,00, oltre interessi e sanzioni;
la CTP di Roma accolse il ricorso, sul presupposto dell’illegittima utilizzazione, in sede di verifica della contabilità della società, di dati relativi all’anno 2011, ‘senza alcun esame critico dei dati esposti dalla società per il 2008’;
l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE fu accolto dalla CTR del Lazio, che ritenne che il maggior volume di ricavi per l’anno in questione fosse stato correttamente desunto dagli accertatori, tenuto conto, da un lato, che ‘per il 2008 reperite le fatture di acquisto, ma non quelle di vendita, che sole avrebbero evidenziato i ricavi’, e dall’altro che ‘i verificatori allora preso in esame la contabilità aziendale del 2011, anno in cui erano disponibili sia le fatture di acquisto, sia quelle di vendita (..) ed accertato che per quell’anno le percentuali di ricarico applicate dall’azienda andavano dall’81,48% al 150%’ (pag. 2 della sentenza impugnata);
ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo, inteso a censurare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 39, comma 1, lett. d, d.p.r. n. 600/1973; 76 d.p.r. n. 917/1986; 22 e 54 d.p.r. n. 633/1972; 2697 e 2729 c.c.; 53 Cost.;
ha depositato controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata il 27/09/2023, la ricorrente ha comunicato di aver presentato, in data 1°/03/2019, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei ruoli di cui all’art. 3 d.l. n. 119/18 (c.d. rottamazione ter), relativamente alla cartella di pagamento n. 09720150142151588 (emessa in sede di
iscrizione a ruolo del le imposte racchiuse nell’avviso di accertamento in questa sede sub judice ); di aver pagato quattordici RAGIONE_SOCIALE diciotto rate e di aver inserito le ultime quattro nella successiva istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231252, d.l. n. 197/2022, presentata in data 11/04/2023; conseguentemente, ‘ di non avere interesse alla pronuncia nel merito del presente giudizio ‘ ;
con nota depositata il 29/09/2023, l’RAGIONE_SOCIALE , nel confermare le suddette circostanze, ha chiesto, a sua volta, ‘ che la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ‘;
considerato che
sebbene non risulti versato l’intero importo funzionale alla definizione agevolata intrapresa (essendo previsto un piano di rateazione in diciotto mesi RAGIONE_SOCIALE corrispondenti somme: v. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. della società contribuente), le dichiarazioni contenute nella memoria da ultimo richiamata della contribuente e nella nota del 29/09/2023 dell’RAGIONE_SOCIALE manifestano la sopravvenuta carenza di interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla definizione del giudizio;
le spese vengono compensate tra le parti, in ossequio alla concorde istanza RAGIONE_SOCIALE stesse.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, il 11/10/2023.