Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 186 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30259/2022 R.G. proposto da:
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE e dall’Avv. COGNOME ( C.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec e
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Tributi definizione agevolata
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4258/05/22, depositata in data 10 maggio 2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014, relativo a IRAP, che traeva origine da un PVC e con il quale si era ritenuta la natura commerciale della RAGIONE_SOCIALE Ragusa, con determinazione del reddito di impresa e recupero di maggiori imposte;
che l ‘avviso veniva notificato al contribuente quale legale rappresentante, nonché, come risulta dalla sentenza impugnata, quale « autore delle violazioni quale persona che aveva agito in nome e per conto dell’associazione responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ .» e che nella sentenza impugnata si è dato atto della riunione in primo grado di altro ricorso promosso dai coobbligati in solido ex art. 38 cod. civ. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
che la CTP di Ragusa, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato la definitività dell’accertamento nei confronti dell’associazione RAGIONE_SOCIALE Ragusa, rilevando che il ricorso fosse stato proposto dall’COGNOME in proprio e non quale legale rappresentante dell’associazione; ha, poi, accolto parzialmente il ricorso presentato dagli associati COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME rideterminando il reddito dell’A.S.D. RAGIONE_SOCIALE Ragusa, con conseguente rideterminazione degli importi nei confronti degli obbligati e ha accolto integralmente il ricorso proposto da COGNOME NOME;
che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 10 maggio 2022, ha rigettato l’appello dell’associato COGNOME ritenendo che l’atto impositivo è stato correttamente motivato, stante la conoscenza dell’originario PVC da parte del ricorrente , ritenendo altresì corretta la metodologia analitico-induttiva utilizzata dall’Ufficio e ritenendo rilevanti la mancata iscrizione dell’A.S.D. al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, la mancata produzione del rendiconto finanziario e l’assenza di democraticità ; ha, poi, accertato il giudice di appello che l’associazio ne svolgeva attività economica tramite la gestione di tornei di poker tipo Texas Hold’em ai quali prendevano parte anche non associati, per i quali veniva richiesto il versamento di un corrispettivo e ha accertato lo svolgimento di attività professionale da parte dell’COGNOME e degli altri associati COGNOME NOME e COGNOME NOME, rilevando quanto al l’COGNOME la qualità di vicepresidente dell’associazione dall’8 settembre 2014 ;
che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. nella parte in cui il giudice di appello ha valutato le prove a carico del contribuente, ritenendo la motivazione illogica e priva di riscontro delle difese di parte contribuente, contestandosi, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’avviso di accertamento correttamente motivato , avendo dovuto l’Ufficio procedere alla produzione in giudizio del PVC e dei suoi allegati;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., error in iudicando in relazione all’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenendo che la sentenza abbia
violato il principio di competenza in relazione al periodo di imposta oggetto di accertamento.
che con il terzo motivo si deduce violazione in relazione all’ « art. 360, comma 1° n. 5) C.P.C., in relazione all’art. 15 del D.lgs. n. 546/92 e D.M. 55/14. Error in judicando », per non avere il giudice di appello indicato i criteri di liquidazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio (benché siano state liquidate le sole spese del giudizio di appello), tenuto conto della riduzione tariffaria di cui all’art. 15 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
che il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022;
che , come risulta dall’istanza del ricorrente in data 5 ottobre 2022 e dalla documentazione allegata, l’istanza risulta presentata non dal ricorrente ma da COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME in relazione a diversa intimazione di pagamento;
che, come risulta dalla sentenza impugnata, tali soggetti sono coobbligati del ricorrente, già associati della RAGIONE_SOCIALE Ragusa , il cui autonomo ricorso (compreso l’odierno ricorrente COGNOME) era stato originariamente riunito in primo grado e deciso simultaneamente;
che appare, pertanto, opportuno interloquire con il controricorrente, per verificare se -stante il disposto dell’art. 1, comma 202, l. n. 197/2022 -vi è tuttora interesse alla decisione;
P. Q. M.
La Corte dispone che il controricorrente comunichi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se ha interesse alla decisione e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2023