Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
Oggetto: Definizione agevolata – D.L. 148/2017 e D.L. 119/2018 – Rottamazioni bis e ter – Istanza di estinzione – Mancata prova del pagamento delle rate -Necessità -Questione rimessa alle Sezioni Unite – Rinvio a nuovo ruolo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8100/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis ;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al contro ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio de ll’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3268/48/2017, depositata in data 7 settembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ex artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, per l’anno di imposta 2002 -con la quale l’ufficio accertava l’IRAP dovuta per Euro 13.259,60.
Deduceva l’omessa notifica della cartella (della cui esistenza era venuta a conoscenza a seguito di un controllo eseguito presso Equitalia Sud s.p.a.) e dell’atto prodromico, nonché la prescrizione del credito erariale.
L’Agenzia delle entrate si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, stante la rituale notifica della cartella.
La CTP respingeva il ricorso stante l’avvenuta notifica, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., della cartella in data 11/04/2009.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania ribadiva la regolare notifica della cartella de qua , ma accoglieva l’eccezione di prescrizione del credito, atteso il decorso del termine quinquennale.
Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente.
Fissata l’udienza camerale per il 20/02/2019 la controricorrente depositava memoria, nella quale dichiarava di aver aderito, in relazione alla cartella impugnata, alla definizione agevolata di cui al d.l. 148/2017, allegando il relativo prospetto e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 13288/2019, depositata il 16/05/2019, rinviava a nuovo ruolo ‘onde consentire
alla società contribuente di comprovare l’avvenuto pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata’.
Fissata l’udienza camerale per il 6/10/2020, la contribuente depositava altra memoria con istanza di estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., allegando la prova del pagamento della prima rata e delle successive tre (l’ultima delle quali, in scadenza il 31/07/2020, versata il 29/07/2020) ed instando per la declaratoria di estinzione o, in subordine, per il rinvio del giudizio a data successiva al 30/11/2023 (data di scadenza del pagamento dell’ultima rata).
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 24339/2020, depositata il 3/11/2020, resa dalla Sesta Sezione, rinviava nuovamente a nuovo ruolo innanzi alla Quinta Sezione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/02/2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia la «violazione dell’art. 1, c. 5 bis D.L. n. 106/05, conv. in L. n. 156/05, degli artt. 25 D.P.R. n. 602/73, 2946 c.c. nonché 19 e 21 D. Lgs. n. 546/92; falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. ( in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto prescritto il credito erariale portata dalla cartella impugnata. Osserva l’Ufficio che trattandosi di cartella conseguente ad iscrizione a ruolo derivante da attività di liquidazione ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, per l’anno 2002, trova applicazione la disciplina di cui al d.l. n. 156/2005 ed il termine di decadenza ivi previsto, ovvero il 31 dicembre 2007 (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione); la cartella era stata ritualmente notificata il 14 ottobre 2006, per cui il termine di prescrizione, decennale, era stato interrotto, prima, dalla notifica della cartella, poi, dalla pendenza del giudizio.
In via preliminare va rilevato che la società contribuente ha depositato una prima memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle
Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dal d.l. n. 148/2017, conv. dalla legge n. 172/2017 (cosiddetta rottamazione bis ), con riferimento alla cartella di pagamento oggetto dl impugnazione e relativa alla pretesa oggetto del contenzioso, e una seconda memoria, con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio, avendo ottenuto il differimento automatico delle scadenze delle originarie rate, ai sensi dell’art. 3, comma 21, d.l. 119/2018 (cosiddetta rottamazione ter ) allegando il pagamento di n. 4 rate su 10 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2023 , chiedendo, in via principale, l’estinzione del giudizio e, in via subordinata, la sospensione del giudizio.
Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 119/2018: «I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento».
Il comma 21 prevede l’ipotesi, ricorrente nella specie, della prosecuzione, ai sensi della nuova normativa, di una rottamazione bis non esaurita: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b)».
Il comma 6 prevede, per quanto qui rilevi, che «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
Omologa disciplina è dettata dall’art. 1 , comma 231, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater ), «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le
sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
5. Ciò posto, sulla questione della necessità, ai fini dell’estinzione del giudizio, del pagamento integrale delle rate (sia con riferimento alla rottamazione ter sia con riferimento alla rottamazione quater , stante la sostanziale identità di disciplina in parte qua ) è sorto contrasto all’interno di questa Sezione, al punto che con ord. n. 5830/2025 è stata disposta la rimessione della causa rubricata al n.r.g. 19326/2021 «alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: ‘Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti de lla riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022,
n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse’».
Ritenuta, quindi, l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rinvia a nuovo ruolo la presente controversia..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, a data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830/2025.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 18 febbraio 2025