Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 725 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 725 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.r.g. 2442/2014, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME , rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 318/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -sezione staccata di Messina, depositata il 26/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE impugna, con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione della C.T.P. di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la cartella esattoriale notificatagli il 24 marzo 2005;
con tale cartella era stata irrogata al COGNOME una sanzione amministrativa tributaria, ai sensi degli artt. 3 e 27 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE; alla predetta società, infatti, era stato precedentemente notificato un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione, a fini Ilor, di redditi non dichiarati nell’anno di imposta 1997;
il ricorso del contribuente era stato accolto sul rilievo dell’i ntervenuto annullamento dell’atto impositivo emesso a carico della società, per effetto della sentenza n. 137/13/04 resa dalla C.T.P. di Messina;
la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva respinto l’appello interposto dall’Ufficio, ritenendo sufficiente a tal fine l’intervenuto annullamento dell’atto impositivo prodromico alla cartella notificata al COGNOME;
il contribuente ha depositato controricorso.
Considerato che:
con il primo motivo l ‘Agenzi a ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e nullità della sentenza, per aver la C.T.R. erroneamente attribuito rilievo all’annullamento dell’atto impositivo disposto dalla C.T.P. di Messina, con sentenza che era stata
successivamente annullata a seguito di appello, e sul quale, dunque, non si era formato il giudicato;
con il secondo motivo la ricorrente denunzia, poi, la violazione dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. n. 326/2003, lamentando che la C.T.R. avrebbe erroneamente attribuito efficacia retroattiva a tale disposizione;
il terzo mezzo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, evidenziando che il contribuente non aveva contestato la cartella per vizi suoi propri, ma per motivi attinenti al merito della pretesa erariale, ormai divenuta definitiva per omessa impugnazione dell’atto impositivo;
con il quarto mezzo, infine, l’Amministrazione deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che i giudici di appello non si sono pronunziati sulla sua eccezione di inammissibilità del ricorso, dovuta alle ragioni di cui al motivo che precede;
in via preliminare, dev’essere osservato che, c on istanza depositata in cancelleria il 18 novembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022.