Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34079 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34079 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13763/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale alla PEC ;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della RAGIONE_SOCIALE-PALERMOSEZ.DIST. CATANIA n. 5144/2015 depositata il 14/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE era attinta da cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod NUMERO_DOCUMENTO, effettuato ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis DPR n. 633 del 1972, le veniva chiesto il pagamento di euro 564.572,72 a titolo di recupero IVA ed IRES per l’anno di imposta 2011.
La contribuente proponeva ricorso, notificandolo a RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, mediante il quale deduceva inesistenza della notifica, inesistenza della pretesa tributaria, omesso invio di avviso bonario ex art. 5 l. n. 212 del 2000, violazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, violazione dell’art. 111 Cost. e difetto di motivazione.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, per non essere stato evocato in giudizio l’ente impositore, rilevando nel merito la legittimità del proprio operato e contestando comunque la carenza di legittimazione passiva sulle doglianze di natura meritale.
Con ordinanza n. 5649/11/14, la CTP di Catania disponeva a cura del ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non si costituiva.
Detta CTP con sentenza n. 283/11/15 rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la quale si costituiva eccependo preliminarmente, di nuovo, la non integrità del contraddittorio.
La CTR della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello, osservando:
-spetta all’agente della riscossione chiamare in causa l’ente impositore ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992;
per quanto debba ritenersi la validità della notifica della cartella ed in ogni caso la sanatoria dei relativi vizi, ‘nessuna giustificazione è stata fornita dall’Ufficio, rimasto contumace, con riguardo al merito RAGIONE_SOCIALE contestazioni con particolare riferimento alla procedura, non conforme alla normativa, per applicazione dell’ art. 36 -bis del D.P.R n. 600/73 e omesso invio dell’avviso bonario ‘.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Resiste la contribuente con articolato controricorso. RAGIONE_SOCIALE altresì deposita telematicamente, addì 25-26 settembre 2023, ampia memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni, anche in chiave di replica al controricorso.
Considerato che:
I motivi di ricorso sono volti a dedurre:
‘Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. ed anche n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione’. La CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale;
‘Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e art. 39 D.Lgs. 112/99’. ‘L’ente impositore era già parte del giudizio e il concessionario per la riscossione non aveva certo l’onere di effettuare nuovamente la chiamata in causa dell’ente’.
Preliminarmente, a fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che, agli atti del fascicolo cartaceo, risulta un”istanza di fissazione
udienza’ in data 28 dicembre 2020, a seguito di diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, giusta prot. n. 155376 del 2019 (cfr. secondo fg. della stessa).
Risulta altresì -sebbene senza l’accompagnatoria di alcuna istanza o nota -attestazione circa l’avere la contribuente presentato ‘domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti’ ex art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022.
Giusta nota di deposito telematico in data 21 giugno 2023, il difensore della contribuente allega la ‘domanda’ e la relativa ricevuta di presentazione.
Tuttavia, in riferimento alle sorti di detta ‘domanda’, con particolare riferimento all’accettazione ed al pagamento del dovuto , indicato come asseritamente già versato nel corso del giudizio, nessuna documentazione consta versata nel fascicolo (né cartaceo né telematico).
Sorge dunque necessità di disporre rinvio della causa a nuovo ruolo affinché le parti, entro 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, abbiano a documentare l’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti, nei 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, di documentare l’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 l. n. 197 del 2022.
Così deciso a Roma, lì 6 ottobre 2023.