Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO -SANZIONI AMMINISTRATIVE 1997-1998.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23668/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente/ricorrente in via incidentale –COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura special in calce al controricorso,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Messina n. 3836/27/2015, depositata il 14 settembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
– Rilevato che:
Con cartella di pagamento n. 295-2007-00096090-04, notificata il 19 aprile 2007, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) richiedeva a COGNOME NOME il pagamento della somma di 5.978.377,72, relativa a sanzioni amministrative concernenti imposte IRPEF, ILOR e IRAP per le annualità 1997 e 1998, iscritte a ruolo sulla base di precedente atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, precedentemente notificato in data 29 dicembre 2005, tramite il quale l’Ufficio finanziario aveva richiesto al contribuente il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative tributarie correlate a violazioni in materia di IRPEG, ILOR ed IRAP per le annualità 1997 e 1998 commesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il contribuente era stato legale rappresentante prima che fosse posta in liquidazione.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina la quale, con sentenza n. 241/08/2008 depositata il 5 giugno 2008, in
accoglimento del ricorso annullava la cartella di pagamento impugnata, compensando le spese di lite.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), nonché appello incidentale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Messina, con sentenza n. 3836/27/2015, pronunciata il 15 giugno 2015 e depositata in segreteria il 14 settembre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di tre motivi.
Si costituisce con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, la quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. AVV_NOTAIO civ.
– Considerato che:
Con memoria in data 3 gennaio 2024 il ricorrente ha comunicato di avere presentato, in data 14 giugno 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1,
commi 231 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comprendente il carico iscritto a ruolo relativo alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, con pagamento rateizzato fino al 30 novembre 2027.
In base all’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati sono sospesi nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute; l’estinzione del giudizio è quindi subordinata all’effetto perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Ricorrono quindi le condizioni per sospendere il presente giudizio fino al 30 novembre 2027, con rinvio a nuovo ruolo ad una data successiva.
P. Q. M.
La Corte sospende il giudizio sino al 30 novembre 2027.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.