Definizione Agevolata: L’Impatto sulla Lite Tributaria in Cassazione
L’adesione a una definizione agevolata può cambiare radicalmente le sorti di un contenzioso fiscale, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. Con l’ordinanza n. 9726 del 2024, la Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come gli strumenti di tregua fiscale possano prevalere sul normale corso del processo, portando alla sospensione di una causa per verificarne la potenziale estinzione. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda processuale.
I Fatti del Contenzioso
La controversia trae origine da un atto di accertamento notificato dall’Amministrazione Finanziaria a una società a responsabilità limitata. L’accusa era grave: indebita detrazione dell’IVA per l’anno 2014, basata su fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’Erario, la società aveva utilizzato documenti fiscali emessi da un’altra impresa, risultata essere una società fittizia, al solo scopo di beneficiare di un credito d’imposta non spettante.
La società contribuente ha impugnato l’atto e ha avuto la meglio sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in secondo grado, davanti alla Commissione Tributaria Regionale, che ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria. Insoddisfatto, l’Erario ha presentato ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso dell’Amministrazione Finanziaria
L’Amministrazione Finanziaria ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali:
1. Motivazione Apparente: Si contestava la nullità della sentenza d’appello per una motivazione solo apparente, che non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni della decisione, in violazione delle norme processuali.
2. Violazione delle Norme sulla Prova: Si lamentava la violazione delle norme del codice civile in materia di onere della prova e presunzioni (artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.). Secondo il Fisco, i giudici di merito avevano ignorato i numerosi, gravi, precisi e concordanti indizi forniti a sostegno della tesi delle operazioni soggettivamente inesistenti.
La Sospensione del Giudizio e la Scelta della Definizione Agevolata
Il colpo di scena arriva quando la causa è ormai pronta per essere decisa dalla Suprema Corte. Il Collegio rileva che la società contribuente, nel frattempo, ha fatto accesso alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dalla Legge n. 197 del 2022. Questa mossa strategica cambia completamente lo scenario.
L’adesione a questa procedura, comunemente nota come ‘tregua fiscale’ o ‘condono’, permette al contribuente di chiudere la lite pagando una somma forfettaria, ottenendo in cambio l’estinzione del giudizio. Di fronte a questa novità, la Corte di Cassazione non può più procedere all’esame dei motivi del ricorso.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La Corte, con la sua ordinanza interlocutoria, non entra nel merito della controversia, ma si concentra esclusivamente sull’impatto della procedura di definizione agevolata. La motivazione della decisione di rinvio è puramente processuale. È necessario verificare se sussistono tutti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, inclusa l’avvenuta effettuazione dei pagamenti previsti dalla legge.
Poiché questa verifica richiede tempo e documentazione, la Corte ritiene ‘essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo’. A questa ragione principale se ne aggiunge una di carattere organizzativo: l’impossibilità di ricostituire lo stesso collegio giudicante, a causa della cessazione dalle funzioni di uno dei suoi membri. La decisione, quindi, è di sospendere il procedimento in attesa di poter dichiarare, in una futura udienza, la cessazione della materia del contendere.
Conclusioni
Questo provvedimento dimostra con chiarezza la prevalenza degli istituti deflattivi del contenzioso sul normale iter processuale. Anche una causa complessa, giunta al vaglio della Suprema Corte, può essere ‘neutralizzata’ dalla scelta del contribuente di avvalersi di una definizione agevolata. Tale strumento legislativo si rivela efficace per chiudere le pendenze con il Fisco, offrendo una via d’uscita certa rispetto all’incertezza di un giudizio. Per l’Amministrazione Finanziaria, rappresenta un modo per incassare somme in tempi rapidi, sebbene inferiori a quelle inizialmente pretese, e per ridurre il carico dei tribunali tributari.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (tregua fiscale)?
La Corte di Cassazione non decide la causa nel merito, ma rinvia il procedimento a una data successiva (‘a nuovo ruolo’) per poter verificare che siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per l’estinzione del giudizio, come l’effettivo pagamento degli importi dovuti.
Qual era l’oggetto della controversia originale prima dell’adesione alla definizione agevolata?
La controversia riguardava un accertamento fiscale per indebita detrazione dell’IVA. L’Amministrazione Finanziaria contestava alla società l’utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, cioè transazioni reali ma avvenute tra soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali.
Perché la Corte ha deciso di rinviare la causa invece di dichiarare subito l’estinzione?
La Corte ha rinviato la causa perché deve prima verificare la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione. È necessario accertare che la procedura di definizione agevolata sia stata perfezionata correttamente, compreso il versamento delle somme dovute, prima di poter chiudere formalmente il contenzioso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9726 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5984/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.
-intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA N. 3075/25/21 depositata il 10 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
In data 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate notificava a Masport un atto di accertamento che per l’anno 2014 appurava l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a fatture che assumeva emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, con il coinvolgimento di tale RAGIONE_SOCIALE, che constava essere una società fittizia. Con il medesimo atto veniva irrogata sanzione amministrativa pecuniaria.
La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della contribuente annullando l’atto impugnato.
La CTR ha respinto il successivo gravame erariale.
L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, co. 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., in considerazione della motivazione apparente a supporto della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado trascurato di valorizzare i numerosi, gravi, precisi e concordati indizi forniti dall’erario.
Il Collegio preliminarmente rileva che la parte contribuente ha fatto accesso alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022, in data 4 ottobre 2023.
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge, si palesa essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo, peraltro,
possibile ricostituire lo stesso collegio in quanto il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 e in riconvocazione il 25