Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28853 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28853 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28140/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 660/2020 depositata il 20/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME. Premesso che:
NOME COGNOME, proprietaria di immobili per cui il Comune di Napoli ha chiesto il pagamento dell’IMU per l’anno 2014, avendo contestato detta richiesta sul presupposto che trattavasi di immobili all’epoca occupati abusivamente d a un terzo, ricorreva, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR aveva ritenuto tale richiesta legittima;
il Comune RAGIONE_SOCIALE Napoli resisteva con controricorso;
considerato che:
la ricorrente, con atto in data 13 settembre 2023, ha dichiarato di voler avvalersi della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed ha documentato di aver inviato al Comune di Napoli istanza di definizione della causa che occupa. In calce a detta istanza si indica la presenza di un allegato attestante il pagamento della rateizzazione del dovuto. L’allegato, tuttavia, non è stato prodotto;
ai sensi del comma 194 dell’art. 1, della l. 197 cit. ‘La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20
dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda’. Ai sensi del comma 195, ‘Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato’;
3.ai sensi del comma 205 dell’art. 1, della l. 197 del 2022, ‘Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale’ (art. 1, c. 20 5). Il Comune di Napoli ha aderito alla suddetta procedura con delibera n. 14 del 2023;
4. pertanto, vista la sopra dichiarazione della contribuente e in relazione al fatto che il documento attestante il pagamento della somma necessaria alla definizione, menzionato come allegato all’istanza che risulta essere stata inviata per tempo al Comune,
non è stato prodotto, il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, per la produzione del suddetto documento;
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre