Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28624 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28624 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28886/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Parroco legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– parte ricorrente – contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO, , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– parte controricorrente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 630 del 28.4.2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’estinzione del processo.
Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. La RAGIONE_SOCIALE in Genova ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale , in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) notificato dal Comune di Genova in recupero di Ici 2007 su alcuni immobili adibiti ad abitazione del Parroco e di personale religioso, nonché a supporto delle attività di culto.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che era onere della RAGIONE_SOCIALE fornire la prova della dedotta causa di esenzione Ici ex art.7 co.1 lett.d) d.lgs 504/92, e che tale prova non era stata fornita (non essendo a questo fine dirimente la sola documentazione fotografica allegata).
Ha resistito con controricorso e memoria il Comune di Genova.
§ 2. In prossimità dell’adunanza camerale già fissata per il 28.6.2022, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente depositava memoria con la quale deduceva di aver definito la controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, ed in relazione al Regolamento adottato dal Comune di Genova ai sensi dello stesso art. 6, c. 16, cit..
Osservava tuttavia questa Corte (ord. interlocutoria n. 36025/22) che: <>.
Ciò considerato, veniva disposta l’acquisizione di informazioni presso il Comune di Genova in ordine alla effettiva definizione agevolata degli importi di cui allo specifico avviso di accertamento in contestazione, invitando ad ogni modo la parte ricorrente a formalizzare la rinuncia al ricorso.
§ 3. Con atto 25.2.2023 la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in ottemperanza a quanto sopra, precisava di aver definito la lite ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, art. 1, comma 4 e ss., conv. in l. n. 172 del 2017, ed in relazione al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016, con avvenuto versamento di quanto a questo titolo dovuto, comprensivo anche dell’importo relativo all’Ici 2007 come portato nell’avviso di accertamento n. 558311 R oggetto del giudizio. Dichiarava di rinunciare pertanto al ricorso a spese compensate.
In data 7.3.2023 il Comune di Genova depositava la richiesta relazione informativa, confermando a sua volta l’avvenuta definizione della pendenza tributaria in questione.
A seguito di ciò, il processo va dichiarato estinto a spese compensate.
La causa -sopravvenuta e conciliativa – di definizione del presente giudizio di impugnazione depone per la non sussistenza, nella specie, dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art.13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
PQM
Dichiara estinto il processo;
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data