Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso
la sentenza n. 1790, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 2.12.2014, e pubblicata il 2.9.2015;
–
Oggetto: Irpef, Iva ed Irap
Cartella di pagamento –
Lavoratore
autonomo
Rinunzia al ricorso – Estinzione del giudizio.
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Incaricato per la riscossione, RAGIONE_SOCIALE, notificava il 12.2.2013 a COGNOME NOME, libero professionista, la cartella di pagamento n. 014 2012 004586560 000, attinente ad Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2007. La cartella esattoriale era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 193 e dell’art. 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, in conseguenza del mancato pagamento di una RAGIONE_SOCIALE rate in cui il debito tributario di NOME COGNOME era stato ripartito.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo, limitatamente al ruolo n. 2012/250116 (€ 44.484,19, ric., p. 2), innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, contestando innanzitutto la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria. La CTP accoglieva il ricorso, annullando la cartella esattoriale nei limiti richiesti.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che accoglieva l’impugnazione e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento anche in relazione al ruolo contestato.
Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. RAGIONE_SOCIALE ed il suo successore ex lege , RAGIONE_SOCIALE, non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, in conseguenza della sua rinunzia al ricorso.
NOME COGNOME ha infatti depositato, tramite il suo difensore, dichiarazione di rinunzia al ricorso, spiegando che a seguito della impugnata decisione della CTR l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha emesso una cartella di pagamento (sostitutiva) conseguente all’iscrizione a ruolo provvisoria RAGIONE_SOCIALE somme per cui è causa. Il contribuente ha richiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022.
2.1. Come documentato dal ricorrente, l’istanza è stata ricevuta il 18.4.2023 dall’Incaricato per l’esazione, l’RAGIONE_SOCIALE, che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. NUMERO_DOCUMENTO), con rateazione del debito ed ultima rata con scadenza nel novembre del 2027. La documentazione prodotta non consente di riscontrare il perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
Il ricorrente ha comunque rinunziato al ricorso, ed il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.
Appare quindi opportuno assicurare seguito al condivisibile ed estensibile orientamento espresso da questa Corte regolatrice in materia di disciplina RAGIONE_SOCIALE spese di lite in simili circostanze, essendosi statuito che ‘in tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’, Cass. sez. V, 27.4.2018, n. 10198, e pertanto deve disporsi la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti.
3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio proposto da COGNOME NOME , e compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2024.