Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27706 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15116/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4698/2017, depositata il 16 novembre 2017;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Dagli atti di parte nonché dalla sentenza impugnata emerge quanto segue circa i fatti di causa, limitatamente a ciò che ancora rileva nel presente giudizio. RAGIONE_SOCIALE impugnò gli avvisi di accertamento con i quali la Direzione provinciale I di Milano dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ripreso a tassazione le spese e l’IVA di cui alle fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE in quanto ritenute fittizie atteso che tale ditta, evasore totale, era prima di mezzi, personale e RAGIONE_SOCIALE strutture operative necessarie per eseguire, peraltro in assenza di contratto, i lavori i manutenzione, pulizia e servizi vari per euro 68.967,00 oltre IVA nel 2006 e per euro 84.500,00, oltre IVA nel 2007.
Il ricorso venne accolto in primo grado e la decisione, impugnata dall’Ufficio, riformata in secondo grado dalla competente Commissione tributaria regionale.
Avverso la prefata decisione ricorre la società contribuente con quattro motivi; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Nelle more del giudizio la società ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo inviato comunicazione di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, per gli anni 2006 e 2007.
La ricorrente ha quindi dichiarato (ed allegato) di essersi avvalsa della normativa innanzi indicata, comunicandolo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed effettuando il versamento della prima rata RAGIONE_SOCIALE somme determinate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 11 9 del 2018.
La società contribuente ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute all’Erario.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere ex art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023