Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35492 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35492 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante della RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bergamo, che ha indicato recapito PEC, avendo la controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, ed
Oggetto: Ires ed Irap, 2008 Cartella esattoriale – Istanza di definizione ai sensi della legge n. 197 del 2022 – Estinzione del giudizio.
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso
la sentenza n. 2600, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, il 19.5.2015, e pubblicata il 10.6.2015;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore AVV_NOTAIO, il quale ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ex L. n. 197 del 2022;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO e, per RAGIONE_SOCIALE, dall’AVV_NOTAIO, che hanno preso atto della domanda di estinzione del giudizio proposta dalla società;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, il 12.9.2012, la cartella di pagamento n. 019 2012 0197717490, intestata alla società incorporata RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’anno 2008, con la quale erano liquidati maggiori tributi Ires ed Irap, per effetto di procedura di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, esperita ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973.
La società impugnava la cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, proponendo contestazioni di merito, e censurando pure vizi formali, in particolare l’inesistenza della notificazione della cartella esattoriale, perché effettuata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quando però la società era ormai estinta. La CTP riteneva l’inesistenza della notificazione ed annullava l’atto contestato.
RAGIONE_SOCIALE, Incaricato per l’esazione, e l’Amministrazione finanziaria proponevano separate impugnazioni avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio. La CTR riuniva i ricorsi e li rigettava, confermando la decisione assunta dalla CTP.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice del gravame, l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Ha proposto ricorso per cassazione anche RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi di ricorso, ed ha pure depositato controricorso. Resiste mediante controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale.
4.1. La società ha quindi depositato documentata istanza di adesione alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie ai sensi della legge n. 197 del 2022. Ha depositato memoria anche l’RAGIONE_SOCIALE, successore di RAGIONE_SOCIALE, ed ha domandato differirsi la decisione del giudizio ad epoca successiva alla scadenza del termine fissato all’Amministrazione finanziaria per pronunciarsi sull’istanza di definizione agevolata, ora normativamente indicato nel 30.9.2024 (art. 1, comma 200, legge n. 197 del 2022).
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalle parti.
Occorre preliminarmente segnalare che, ai sensi dei commi 198 e 201 dell’art. 1, legge n. 197 del 2022, non è previsto il differimento della decisione a data successiva rispetto al termine del 30.9.2024, riconosciuto all’Amministrazione finanziaria per provvedere sull’istanza di definizione agevolata, essendo stati predisposti dal legislatore appositi rimedi per il caso in cui la richiesta sia respinta successivamente alla pronuncia di estinzione del giudizio.
Tanto premesso, come anticipato, la società contribuente ha presentato all’RAGIONE_SOCIALE, con atto tramesso tramite intermediario il 19.9.2023, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, allegando comunicazione dell’Amministrazione finanziaria relativa al ricevuto pagamento di tutto quanto dovuto (Euro 5.147,00, prot. 23091914290243046) nella stessa data del 19.9.2023.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.
3.1. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
3.2. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560;
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall’ RAGIONE_SOCIALE e cessata la materia del contendere .
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.