Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1539 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata.
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente – avverso la sentenza n.252/2/2019 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 14 maggio 2019.
Tributi
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2023;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO che non si oppone alla richiesta di sospensione del giudizio; udito, per la contro ricorrente l’AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE di avviso di accertamento relativo a IRES dell’anno di imposta 2014 (con cui era stato rettificato il reddito disconoscendo la deducibilità di perdite su crediti) la C.T.R. della Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermando la prima decisione di annullamento dell’atto impositivo;
a vverso questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato su due motivi;
la Società ha resistito con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza, in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenziale statuizione ;
l a controricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza di discussione e contestuale sospensione del giudizio ai sensi del comma 10 dell’art.5 della legge 31 agosto 2022 n.130 ;
alla pubblica udienza il difensore della controricorrente ha insistito nell’istanza cui non si è opposto il P.G.
Rilevato che:
ai sensi dell’ art.5, comma 10 della legge 31 agosto 2022 n.130 le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo ;
la controricorrente, con istanza, ha reso tale dichiarazione e ha chiesto la sospensione del giudizio;
pertanto, il giudizio va sospeso sino al 16 gennaio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Sospende , ai sensi dell’art.5, comma 10, della legge n.130 del 2002, il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio