Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2686 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2686 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23895/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della LOMBARDIA-Milano n. 1470/2016 depositata il 14/03/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 10 giugno 2012, COGNOME NOME era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 2012 in rettifica della dichiarazione presentata, ai fini delle ii.dd. ed ii., per l’a.i. 2008. L’avviso si rendeva definitivo per mancata impugnazione. La contribuente, nondimeno, presentava istanza di autotutela, parzialmente accolta dall’Agenzia delle entrate con provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 2013, che riduceva i costi originariamente recuperati a tassazione in ragione di quelli ritenuti deducibili.
Avverso il provvedimento di autotutela, la contribuente presentava ricorso, rigettato dalla CTP di Como con sentenza n. 365/4/14 dep. il 16 luglio 2014, ritenendo detto provvedimento non impugnabile. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 2785/15 dep. il 23 giugno 2015.
Avverso tale sentenza, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, radicando il giudizio n. 28954 del 2015 R.G.
La medesima, nondimeno, presentava altresì ricorso per revocazione alla CTR della Lombardia, la quale, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva. Talché, avverso quest’ultima sentenza, la contribuente proponeva il ricorso per cassazione che ne occupa, resistito dall’Agenzia con controricorso.
Il 26 aprile 2018, il Difensore della contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere in seguito ad adesione a definizione agevolata nel giudizio n. 28954 del 2015 R.G.
Considerato che:
Il giudizio n. 28954 del 2015 R.G. s’è estinto a seguito di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 196 del 2013, giusta decreto del Presidente Titolare n. 16523/18 del 14 giugno 2018.
Ne consegue che è cessata la materia del contendere in riferimento al presente giudizio, avente ad oggetto la sentenza di rigetto dell’azione revocatoria spiegata avverso la sentenza oggetto del predetto giudizio, che cristallizzava le pretese erariali.
Le ragioni di siffatta cessazione della materia del contendere, legate all’accesso a procedura di definizione agevolata, consentono, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Roma, lì 20 novembre 2025.
Il Presidente
NOME Giudicepietro