Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32019/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA PLE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 820/2019 depositata il 02/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente soc. RAGIONE_SOCIALE era destinataria di avviso di accertamento con recupero a tassazione delle agevolazioni fruite in base all’art. 6, commi 13 -19, della l. n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), vedendosi detassato il reddito di impresa in conseguenza della messa in o pera di un impianto fotovoltaico. L’Ufficio rilevava come la società predetta avesse altresì fruito della tariffa incentivante accordata ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 387/2003 e relativo d.m. 5 maggio 2011 (c.d. IV conto energia). Di qui la ripresa a tassazione sulle agevolazioni per la realizzazione dell’impianto, ritenute incompatibili con la fruizione delle tariffe speciali per l’energia elettrica da fonte rinnovabile.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sull’assunto non rinvenirsi alcuna disposizione specifica che ritenga incompatibili le due agevolazioni. Per altro verso, era confermata la competenza dell’Ufficio vertendosi i profili tributari di agevolazioni e sgravi, competenza revocata in dubbio dalla parte contribuente fin dal primo grado di giudizio.
Avverso la sentenza d’appello, confermativa di quella di primo grado, ricorre per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo di doglianza, cui replica con tempestivo contro ricorso la parte contribuente.
In prossimità dell’adunanza, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di cessazione della materia e la parte privata ha depositato memoria instando per la dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuta definizione agevolata.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, commi 13 e 19, della legge numero 388 del 2000, dell’articolo 26 del decreto legislativo numero 28 del 2011, del decreto del ministero delle infrastrutture e sviluppo economico
del 5 maggio 2011, cosiddetto quarto conto energia, e decreto dello stesso ministero del 5 luglio 2012, cosiddetto quinto conto energia. Non si procede all’esame del motivo in quanto, c on nota 16 novembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’intervenuta regolare definizione agevolata ed ha chiesto l’estinzione del giudizio , con cessazione della materia del contendere.
A tale istanza ha prestato adesione la parte contribuente.
Il giudizio può pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.