Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4492 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4492  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32161/2018 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  con  gli  avvocati  NOME COGNOME e NOME COGNOME
-resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1519/2018 depositata il 05/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, in controversia che, per quanto ancora qui rileva, ha ad oggetto la sanzione di cui all’art. 8 , comma 3 bis, del D.Lgs. 471/97, irrogata per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007, del costo relativo all’acquisto di un natante da operatore residente in paese c.d. black list;
la difesa della società contribuente, in data 11.12.2024, ha depositato istanza con  cui, dando  atto  di avere  aderito alla
definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 D.L. 119/2018, ed allegando l’ attestazione del pagamento dell’importo di € 200,00 per  ciascun anno di imposta di interesse, dovuto in relazione agli atti impugnati, ha  chiesto  dichiararsi  estinto  il  giudizio  e  cessata  la  materia  del contendere;
ritenuto che:
l ‘articolo 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre  2018»  con  il  pagamento  di  200  euro  per  ciascun  periodo d’imposta;
i l comma 7 dell’articolo 9 cit. stabilisce, inoltre, che: «Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, pertanto, con la disciplina in commento possono essere definite, non solo le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi alla data del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione;
la definizione agevolata è applicabile anche all’ omessa o irregolare indicazione dei costi ‘ black list ‘ in dichiarazione di cui al l’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 (v. Circolare 11/AE del 15 maggio 2019);
con  riferimento  alle  controversie  tributarie  pendenti  la  predetta modalità  di  definizione  agevolata  straordinaria  risulta  alternativa rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto -legge n. 119 del  2018,  in  materia  di  definizione  agevolata  RAGIONE_SOCIALE  controversie tributarie;
la prova del versamento nei termini ed alle condizioni previste, in assenza  di  diniego  o  contestazioni  da  parte  dell’Amministrazione ricorrente determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate; non  sussistono  i  presupposti  processuali  per  l’applicazione  del pagamento  del  cd.  doppio  contributo  unificato,  di  cui  all’art.  13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia  del contendere.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025.