Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35387 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35387 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
Oggetto: definizioni agevolate
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15156/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.1239/4/2014 depositata il 4 dicembre 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, veniva respinto sia l’appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e dai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME sia l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n.91/1/2014 la quale aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti aventi ad oggetto quattro avvisi di accertamento per IRAP, IRPEF, IVA e sanzioni 2009 emessi nei confronti della società e dei soci per versamenti e prelevamenti non giustificati ex artt.32 e 51 del d.P.R. n.600 del 1972 e omessa dichiarazione e documentazione di operazioni imponibili.
La CTR confermava così integralmente la decisione di primo grado, la quale aveva rideterminato il reddito di impresa in misura inferiore a quello accertato, in Euro 107.177,84, con ricalcolo anche RAGIONE_SOCIALE imposte conseguenti e sanzioni al minimo edittale.
Avverso la decisione propongono ricorso i contribuenti per cinque motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Nelle more, con nota datata 9 marzo 2020 i contribuenti hanno proposto istanza di
sospensione del giudizio ex d.l. n.119 del 2018 per adesione alla definizione agevolata. In data 4 dicembre 2020 l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere. In data 17 febbraio 2021 i contribuenti hanno trasmesso via PEC memoria ex art.380 bis primo comma cod. proc. civ. contenente istanza di sospensione del giudizio ex art.3 comma 6 del d.l. citato sino al termine di perfezionamento dei pagamenti previsti per la definizione agevolata.
3. La Corte ha preliminarmente rilevato che non congruente con la materia del contendere è il contenuto della anteriore nota dell’RAGIONE_SOCIALE datata 4 dicembre 2020, che fa riferimento ad una cessazione parziale della materia del contendere in riferimento ad atti impositivi diversi da quelli impugnati nel presente processo e anche riferiti a diverso anno di imposta, ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo affinche l’RAGIONE_SOCIALE prendesse posizione – previa eventuale interlocuzione con l’Agente della riscossione – sul fatto nuovo prospettato dai contribuenti, astrattamente idoneo a determinare la cessazione totale o parziale della materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TL9021102791/2012 (RAGIONE_SOCIALE, anno imposta 2009), TL9012202826/2012 (COGNOME NOME, quota 40%, anno imposta 2009), TL9012202844/2012 (COGNOME NOME, quota 35%, anno imposta 2009), TL9012202852/2012 (COGNOME NOME, quota 25%, anno imposta 2009). 4. Parte contribuente ha depositato da ultimo memoria ex art.380-bis cod. proc. civ., rendendo nota l’instaurazione di ulteriori procedimenti di definizione agevolata da parte della società e dei soci ai sensi della legge 197/22 e chiedendo l’estinzione del processo quanto alla società e la sospensione quanto ai soci in pendenza del piano di rateizzazione.
Considerato che:
Con memoria illustrativa depositata il 4.10.2023 parte contribuente rende noto che la società ricorrente si è avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 1 97. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
5.1. La società ha anche depositato contestualmente alla memoria la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tale domanda nonché ricevuta del versamento della prima ed unica rata, dichiarando che, allo stato, non è stato notificato alcun diniego della definizione.
5.2. Per i soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nella medesima memoria si rende nota anche la presentazione presso l’RAGIONE_SOCIALE Riscossione della loro dichiarazione di adesione, ex art. 1 comma 231 e comma 249 Legge 197/22, alla definizione agevolata dei carichi relativi agli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO, già oggetto di precedente dichiarazione ex art. 3 D.L 119/18.
5.3. I soci hanno dichiarato di voler adempiere al pagamento rateizzato dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata ed hanno, inoltre, dichiarato di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono la dichiarazione. Con comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute per la definizione agevolata l’RAGIONE_SOCIALE ha indicato la tempistica dei pagamenti e l’ultimo rateo verrà a scadere il 30/11/2025.
In considerazione dell’autonomia sul piano processuale RAGIONE_SOCIALE controversie instaurate dalla società e dai soci, con riferimento alla prima dev’essere senz’altro dichiarata l’ estinzione del processo parziale per
cessazione della materia del contendere limitatamente all’atto impugnato , l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.
Quanto alla posizione dei soci, visto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono le dichiarazioni il giudizio non va sospeso, ma, in parte qua , il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art.100 cod. proc. civ..
7.1. Segue anche per questa parte del ricorso la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, perché la documentazione versata agli atti dai contribuenti attesta il sostenimento presente e futuro di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede. 8. Stante l’estinzione parziale del processo per cessazione della materia del contendere e per il resto l’inammissibilità del ricorso a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo con riferimento alla società e inammissibile il ricorso con riferimento ai soci.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023