Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1234 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1234 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
Oggetto: Tributi Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11946/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO INDIRIZZO;
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in INDIRIZZO ;
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 2374/01/15 depositata il 16.11.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR Emilia Romagna n. 2374/01/15 di rigetto del l’appello del contribuente contro la sentenza della CTP di Ferrara n. 398/5/11 che aveva respinto il suo ricorso avverso avviso di accertamento relativo al 2004.
Ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Nelle more, il COGNOME ha depositato in data 12.7.2022 istanza di estinzione, allegando documentazione attestante la definizione agevolata dei carichi derivati da quelle sent enze, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016.
CONSIDERATO CHE:
Deve essere accolta l’istanza di estin zione, poich é l’adesione alla definizione agevolata reca l’impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (art. 6, comma 2, d.l, n. 193/2016) e il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 22118/2017; Cass. 23173/2017; Cass. n. 29394/2017).
Oltretutto, il ricorrente ha provato l’avvenuta definizione ai sensi dell’art. 6 cit. e il versamento di quanto dovuto producendo attestati dell’RAGIONE_SOCIALERiscossione relativi all’azzeramento della situazione debitoria relativa alle cartella di pagamento emesse con riferimento alle sentenze sopra indicate.
Deve essere dichiarata quindi l’estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio (così, in questi casi, Cass., n. 5497/2017; Cass. n. 22118/2017).
Trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175/22015; Cass. n. 29394/2017).
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate. Roma, 12.10.2022